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Home»Soldi e Diritti»Sospensione rate del mutuo e agevolazioni prima casa: novità Dl Sostegni bis

Sospensione rate del mutuo e agevolazioni prima casa: novità Dl Sostegni bis

Daniele Bonaddio1 Giugno 20213 Mins Read
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Sospensione, fino alla fine del 2021, delle rate del mutuo prima casa. Questa ed altre novità per per gli under 36 nel Decreto Sostegni-bis

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mutui prima casa

Sospensione rate del mutuo e agevolazioni prima casa: grazie al Decreto Sostegni-bis Dl 73/2021, entrato in vigore dal 26 maggio 2021, è stata estesa fino alla fine del 2021 la sospensione delle rate del mutuo. Il differimento della sospensione delle rate riguarda anche altre agevolazioni fra cui le misure per la garanzia statale a favore dell’acquisto della prima casa per gli under 36.

Attenzione però: la sospensione non scatta in automatico. Infatti, è necessario sempre fare un’apposita richiesta dall’interessato. Tuttavia, bisogna ricordare, che le rate sospese determinano poi un aumento degli interessi da corrispondere.

Per inoltrare le domande però bisognerà aspettare il 24 giugno. La finestra mensile si è infatti resa necessaria per dar modo alle banche di organizzarsi. La scadenza per le richieste è già stata fissata per lo stesso mese del 2022.

L’occasione è dunque propizia per effettuare un riepilogo delle agevolazioni sul mutuo prima casa, alla luce dell’entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”.

Sospensione rate mutuo prima casa: come funziona e chi interessa

L’art. 64 del “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto una norma che interviene in sostegno dei mutuatari in difficoltà. In particolare, il legislatore ha previsto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del muto, a richiesta dell’interessato.

In altre parole, viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’operatività del “Fondo di solidarietà per la prima casa”, istituito con il “Decreto Legge Cura Italia” del 17 marzo 2020.

Possono godere della sospensione delle rate:

  • i lavoratori subordinati o atipici che sono rimasti disoccupati
  • chi ha subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno un mese
  • i liberi professionisti e lavoratori autonomi che hanno sperimentato un calo del fatturato nell’anno dei lockdown
  • chi già fruisce del Fondo di garanzia
  • le cooperative edilizie a proprietà indivisa
  • chi ha già beneficiato di 18 mesi o di due periodi di sospensione, a patto che sia stato ripreso, regolarmente e per almeno 3 mesi, il pagamento delle rate
  • quando intercorre la morte dell’intestatario del mutuo o l’invalidità civile di almeno l’80%

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36

Il “Fondo garanzia prima casa” si estende, altresì, ai giovani under 36. Quindi, il predetto fondo ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale per i giovani di età inferiore ai 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

I soggetti interessati possono fare domanda a partire dal 30esimo giorno dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 24 giugno fino al 30 giugno 2022.

La percentuale di copertura della garanzia del Fondo sarà elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione.

Imposta ipotecaria e catastale: arriva lo stop dal DL Sostegni-bis

Il D.L. Sostegni-bis stabilisce, inoltre, che non saranno più dovute l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale. Restano da pagare invece:

  • l’imposta di bollo;
  • le tasse ipotecarie;
  • i tributi speciali catastali, per totali 320 euro.

Laddove la compravendita è assoggettata a Iva (ad esempio si compra casa da una ditta), all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e catastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.

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