Il Governo Meloni pare intenzionato ad eliminare il superbollo auto, facciamo riferimento alla tassa automobilistica maggiorata a carico dei possessori o utilizzatori dei veicoli con una certa potenza, generalmente definiti veicoli di lusso. Tuttavia, non c’è ancora nulla di concreto. Infatti, a oggi, il superbollo è ancora pienamente in vigore, ecco perché pare utile riepilogare le principali peculiarità che caratterizzano questa tassa automobilistica tanto odiata dagli italiani.
Sono tenuti al pagamento del superbollo auto i possessori di veicoli oltre i 185 KW di potenza, che siano proprietari o semplici utilizzatori del mezzo, come può essere considerato colui che prende l’auto in leasing o a noleggio al lungo termine.
Vediamo nello specifico chi deve pagare il superbollo, le scadenze e le modalità di versamento.
Possibile abolizione del superbollo auto
Tra le varie micro imposte che il Governo intende eliminare nell’ambito della c.d. riforma fiscale, c’è anche il superbollo auto.
La misura rientra nella semplificazione del sistema fiscale che il Governo intende porre in essere partendo dall’eliminazione delle c.d. micro imposte. A oggi si tratta solo di un obiettivo che il Governo ha messo nella sua agenda o comunque nei punti salienti della riforma fiscale.
Dunque, coloro i quali per legge sono tenuti al pagamento del superbollo, dovranno rispettare anche le prossime scadenze.
Prima di sapere se il superbollo verrà o meno eliminato, ci sarà da spettare, anche fino a 24 mesi, termine che coincide con il periodo temporale che il Governo ha a disposizione per dare attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale.
Cos’è il superbollo auto
I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche.
Dunque, al pagamento base previsto per il bollo ordinario si deve aggiungere un surplus così come da disposizioni introdotte dall’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98(poi modificate dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011)
A quanto ammonta
La maggiorazione ossia il superbollo è pari:
- a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011
- a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012
Tale maggiorazione viene man mano ridotta in funzione degli anni del veicolo.
In particolare:
- l’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo(che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente,
- al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
Chi deve pagare il superbollo?
Sono tenuti al pagamento del superbollo i proprietari dei veicoli che presentando le suddette caratteristiche di potenza, KW.
Oltre ai proprietari, pagano il superbollo anche:
- in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio,
- coloro che risultano essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo al PRA.
In caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere gli utilizzatori.
Scadenza e modalità di pagamento
Il versamento del superbollo deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”. Non è possibile effettuare il pagamento tramite compensazione con crediti per imposte vantati nei confronti dello Stato. Il bollo ordinario può essere pagato anche tramite PagoPA.
I codici tributo da utilizzare per pagare il superbollo sono i seguenti (risoluzione n. 101 del 20/10/2011): 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica; 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione; 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.
Per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione n. 26 del 12/03/2014) occorre utilizzare i seguenti codici tributo: A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica; A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione; A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.
Il superbollo va versato alla stessa scadenza prevista per il pagamento del bollo auto ordinario; in caso di prima immatricolazione in corso d’anno, il suo importo non deve essere ragguagliato ai mesi di effettivo possesso dell’auto.