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di Andrea Amantea - 30 Settembre 2020
Il superbonus 110% per lavori di risparmio energetico e interventi antisismici sugli edifici residenziali è la novità fiscale più seguita del momento. Difatti, l’Agenzia delle entrate ha attivato una sezione ad hoc sul proprio sito istituzionale nella quale è possibile reperire FAQ, ovvero le domande frequenti aggiornate, una guida pratica nonchè tutti i chiarimenti rilasciati dalla stessa Agenzia in risposta a specifici interpelli presentati dai contribuenti.
Se hai intenzione di effettuare dei lavori ammissibili al super bonus, prima di optare per la detrazione, la cessione o lo sconto, ti suggeriamo di seguirci. Ecco in chiaro le cose più importanti da sapere sull’ecobonus al 110%.
Il Dl 34/2020, c.d. decreto Rilancio, all’articolo 119 introduce una detrazione fiscale del 110% per specifici interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.
In particolare, è possibile scaricare al 110% le spese sostenute per gli:
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Leggi anche: Superbonus lavori in casa: le date da rispettare per ottenerlo
Accanto agli interventi appena individuati definiti “trainanti“, possono essere individuati altri interventi agevolabili.
Il riferimento è agli interventi cosiddetti trainati ossia:
Sono così definiti in quanto per beneficare del 110% devono essere eseguiti insieme ad almeno uno di quelli principali definiti“trainanti”.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Dunque, se non voglio detrarre la spesa direttamente in dichiarazione dei Redditi (5 quote annuali di pari importo) posso richiedere al fornitore di applicarmi uno sconto in fattura anche per il totale della spesa da pagare. Ancora, è possibile trasformare la detrazione in credito d’imposta da cedere al fornitore, a privati ma anche a banche o intermediari finanziari.
Lo sconto può essere una pretesa, deve essere sempre il fornitore a dare il consenso.
L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul 110% con la circolare n°24/e 2020.
A tale documento di prassi hanno fatto seguito una serie di risposte a specifici interpelli presentati dai contribuenti.
In particolare, in risposta agli interpelli, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i seguenti aspetti:
Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche ossia:
Interventi di demolizione e ricostruzione effettuati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Difatti, tali imprese entro 18 mesi dal termine dei lavori, devono provvedere alla successiva rivendita.
L’art.119 sopra citato richiama espressamente gli acquisti di case antisismiche.
Gli edifici oggetto degli interventi detraibili al 110% devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione:
Tale condizione deve essere rispettata anche per gli edifici collabenti,
categoria catastale F/2 (“unità collabenti “).
In pratica, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che: l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Per accedere al 110% ma anche alla detrazioni ordinarie è necessario che l’immobile si detenuto in base ad un titolo idoneo; il riferimento è:
E’ inoltre necessario che il contratto a cui ricondurre il suddetto titolo sia registrato. La registrazione deve risultare al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente.
In caso di lavori effettuati dal comodatario o dal locatario, è necessario altresì il consenso all’effettuazione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.
Il super bonus al 110% spetta anche per le villette a schiera. Nel rispetto di precise condizioni.
A tal fine, va rilevata:
Non rileva che l’edificio plurifamiliare di cui fanno parte le villette a schiera sia costituito o meno in condominio.
“Un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva”
Leggi anche: Bonus 110% villette a schiera: sì, ma a determinate condizioni
Il Superbonus, non si applica per i lavori realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
In tale situazione non è possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento: