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Agenzia delle entrate: tassazione ridotta sui premi di produttività

Circolare dell'agenzia delle entrate sulla tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività per l'anno 2011.


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di - 16 Febbraio 2011

L’Agenzia delle Entrate, ha emanato la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, in merito all’ imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, come previsto dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010.

Tale agevolazione introdotta per il 2008, è stata prorogata, per il 2009 e e quindi per il 2010. Per il periodo d’imposta 2010, beneficiano della  tassazione agevolata i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35.000 euro. Tale importo, deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva in tale anno.

Per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.

La norma di proroga nell’innalzare da 35.000 euro (limite previsto per il 2009 e il 2010) a 40.000 euro il limite reddituale dell’anno precedente previsto per beneficiare della agevolazione ha nel contempo, ristretto l’ambito oggettivo della disposizione, limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La norma ha subordinato, pertanto, la concessione della agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione  di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi  o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Gli istituti che possono dare luogo alla applicazione della tassazione ridotta sono:

Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato  in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

Per consultare l’intero documento, seguite il link

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Categories: Attualità
Tags: Agenzia delle Entratepremi di produttività