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Certificati medici on line: dal 13 settembre ricezione telematica obbligatoria anche per le aziende

Il certificato spedito telematicamente all'INPS dal medico che lo ha emesso, dal 13 settembre tale certificato è on line anche all'azienda.


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di - 12 Settembre 2011

Dopo la falsa partenza dello scorso giugno, in cui l’INPS diede una nuova proroga alla nuova procedura per i Certificati medici on line, le aziende dovranno necessariamente adeguarsi a partire dal 13 settembre 2011.

Da tale data in poi quindi i lavoratori verranno ulteriormente alleggeriti dall’incombenza burocratica di presentare il certificato di malattia al datore di lavoro. Da qualche mese il certificato era spedito telematicamente all’INPS direttamente dal medico che lo aveva emesso, dal 13 settembre quindi il lavoratore potrà evitare di consegnarlo anche all’azienda.

Sarà cura quindi del datore di lavoro o di un suo intermediario di andare a visualizzare tramite accesso riservato al portale dell’INPS tale certificato medico telematico, quindi potrà stamparlo e conservarlo come avveniva in passato.

Come avviene già per il settore pubblico quindi:

  1. il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica all’INPS;
  2. l’INPS invia immediatamente il certificato, sempre per via telematica, all’azienda del lavoratore;
  3. l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione;
  4. il lavoratore non ha nessun altro obbligo (cessa l’obbligo di inviare il certificato tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi).

Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all’invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l’attestato al lavoratore, quest’ultimo dovrà inviare il certificato medico all’INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l’ attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare all’azienda l’assenza dovuta all’evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti.

Maggiori dettagli per i Datori di Lavoro e per i loro intermediari sono contenuti nella circolare INPS 117 del 09/09/2011

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Categories: Attualità
Tags: INPSmalattia