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Collegato lavoro: clausole generali di certificazione dei contratti di lavoro


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di - 1 Dicembre 2010

L’art 30 della L. 183/2010 (collegato lavoro), detta disposizioni in tema di certificazioni dei contratti di lavoro; in particolate modifica alcune disposizioni dell’art 75 d.lgs.276/2003. Il fine è quello di allargare l’ambito di applicazione della certificazione. Il nuovo articolo 75 infatti non contiene più l’elencazione dei contratti che possono essere certificati ma, afferma che:

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo

Che cos’è la certificazione?

Le parti possono far attestare che il contratto che si sottoscrive ha i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.

Con la certificazione si stabiliscono a priori gli effetti che discendono dal contratto stabilendo con certezza i diritti e doveri cui sono tenute le parti del contratto.

Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

Il comma 1 dell’art 30, afferma che  in materia di lavoro pubblico e privato, in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 c.p.c, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

Da ciò deriva, a mente del comma 2 che, nella qualificazione del contratto e nell’interpretazione delle clausole, il giudice non può discostarsi dalla valutazione delle parti espressa in sede di certificazione, fatto salvo il caso della erronea qualificazione del contratto, del vizio del consenso o della difformità tra quanto prima certificato e quello effettivamente attuato dopo.

Il  comma 3 affronta la problematica della valutazione delle motivazioni alla base del licenziamento: “Il giudice, ai fini della valutazione, deve tener presenti le tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi o nei contratti individuali certificati avanti ad una delle commissioni previste dalla legge.

Nella definizione delle conseguenze da riconnettere al licenziamento il giudice deve tenere conto dei parametri fissati dalla contrattazione, delle dimensioni aziendali e dell’attività esercitata dal datare, delle dimensioni e delle condizioni riferite all’attività dello stesso datare, dell’anzianità e delle condizioni del lavoratore, della situazione del mercato del lavoro locale e del comportamento delle parti anche prima del licenziamento”.

Nulla viene modificato in merito alla procedura di certificazione prevista dall’art 78 D.lgs 276/2003:

La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.

L’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.

Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza e, l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere nonchè,  esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,  previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria.

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Categories: Attualità
Tags: decreto lavorolavoro