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Ddl lavoro: apprendisti già a 15 anni

Il ddl lavoro introduce diverse novità sul lavoro: pensionamento anticipato per lavori usuranti, nuove norme sulle controversie di lavoro, modifiche sulle impugnazioni dei licenziamenti individuali, lotta al lavoro irregolare e apprendistato già a 15 anni.


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di - 29 Gennaio 2010

Lo scorso 28 gennaio, la Camera ha approvato il ddl collegato lavoro con 233 voti favorevoli, 173 contrari e 13 gli astenuti. Ora il testo tornerà al Senato per l’approvazione definitiva.

Numerose le novità introdotte: pensionamento anticipato per i lavoratori impiegati in attività usuranti, nuove norme in materia di controversie individuali di lavoro e per la risoluzione del rapporto per i pubblici dipendenti prossimi alla pensione, modifiche alle disposizioni sulle impugnazioni dei licenziamenti individuali e lotta al lavoro irregolare.

La novità più eclatante (e che ha comportato diverse critiche) consiste, indubbiamente nell’introduzione della possibilità di accedere all’apprendistato all’età di 15 anni. In pratica, l’ultimo anno di scuola dell’obbligo, potrà essere sostituito con l’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso appunto, i contratti di apprendistato.

Tuttavia, secondo il testo di legge, prima di iniziare tale forma di apprendistato, saranno necessarie delle intese tra le singole Regioni, Ministero del lavoro e il ministero dell’Istruzione, sentite le parti sociali.

Altra importante novità consiste nel pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono impieghi usuranti: il Governo dovrà adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Prevista una “clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione”.

In tema di controversie individuali di lavoro, vengono modificate alcune norme del codice di procedura civile, limitando il potere del giudice, preferendo forme di conciliazione per la risoluzione delle controversie lavorative e ridefinendo anche i fini della procedura di certificazione.

In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

Inoltre, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro.

Persa infine, l’ennesima occasione per una migliore regolamentazione degli ammortizzatori sociali; infatti è stato allungato a 24 mesi il termine successivo all’entrata in vigore della legge, per attuare la delega sugli ammortizzatori.

Torneremo comunque a parlare delle singole novità introdotte dal ddl lavoro, una volta che il testo sarà legge dello Stato.

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Categories: Attualità
Tags: Apprendistatodecreto lavoro