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di Massima Di Paolo - 8 Novembre 2010
Il collegato lavoro ha apportato una serie di modifiche alla disciplina sui permessi per l’assistenza ai disabili in situazioni di gravità. Infatti, l’art 24 del ddl lavoro va a modificare l’art 33 della l 104/92.
Tali modifiche valgono sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati. In particolare, il comma 3 dell’art 33 è stato sostituito; per cui, attualmente, il permesso retribuito di tre giorni per l’assistenza è concesso:
Inoltre:
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»
E’ stato aggiunto all’art 33 il comma 7 bis, il quale prevede il decadimento dal diritto al permesso retribuito qualora”il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.
L’art 24 del collegato lavoro, va a modificare anche l’articolo 42 (riposi e permessi per figli con handicap gravi) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare è sostituito il comma 2; per cui:
Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/921, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese».
Infine sono previsti una serie di obblighi gravanti sulle P.A., individuati dall’art 1 del d.lgs 165/2001, che devono comunicare Dipartimento della funzione pubblica:
Tutto ciò sarà propedeutico alla creazione di una banca dati informatica, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.