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Ddl lavoro: modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro

La nuova disciplina sanzionatoria sull'orario di lavoro previsto dal collegato lavoro.


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di - 4 Novembre 2010

Continuiamo ad analizzare il contenuto del collegato lavoro, approvato in via definitiva lo scorso 20 ottobre; parliamo delle modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro previsto dall’art. 7 del collegato.

Cambia nuovamente la disciplina sanzionatoria; l’art 18 comma 3 del d.lgs 66/2003 ( Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), viene sostituito dal seguente:

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi secondo quando stabilito dall’art 4), la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

Viene sostituito anche il comma 4 dell’art.18

In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, (normativa sul riposo giornaliero) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»

Sono previste delle deroghe alla normativa sui riposi giornalieri, art 17 D.Lgs 66/2003.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».

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Categories: Attualità
Tags: decreto lavoroorario lavoro