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Manovra bis: collocamento obbligatorio disabili e regime delle compensazioni

Le modifiche dell'art. 9 della manovra bis al collocamento obbligatorio dei disabili.


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di - 12 Settembre 2011

L’ultima modifica apportata dalla manovra bis, d.lg. 138/2011 al mondo del lavoro è relativa al collocamento obbligatorio previsto per le persone diversamente abili e, al regime delle compensazioni.

L’art. 9 della manovra bis, modifica l’art. 5 della L. nr. 68/99 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili consentendo che gli obblighi di assunzione possano essere rispettati a livello nazionale.

All’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche; il comma 8 è sostituito dal seguente:

“ …i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»

Stessa cosa potrà avvenire nel settore pubblico; infatti, il comma 8-ter dispone che:

I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione».

Così facendo in pratica, l’art. 9  modifica la disciplina sulla possibilità, per i datori di lavoro, di modulare tra le diverse unità produttive ed amministrative le quote obbligatorie di assunzione di categorie protette di cui agli artt. 3 e 18 della L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Si consente inoltre, che la compensazione operi anche tra diverse imprese, a condizione che esse abbiano sede in Italia e facciano parte di uno stesso gruppo d’impresa.

Qualora i datori di lavoro privati, dovessero optare per questa scelta, non saranno più tenuti al rispetto della procedura di richiesta motivata e di autorizzazione, ai fini del mancato rispetto delle quote in un’unità produttiva; tale procedura verrà infatti sostituita – per il caso in cui il datore si avvalga della possibilità di compensazione – da una comunicazione (in via telematica) a ciascuno dei servizi provinciali competenti (comunicazione disciplinata dalla lettera b), capoverso 8-bis).

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Categories: Attualità
Tags: Collocamento Disabilidisabilitàmanovra