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Parità tra uomo e donna in materia di occupazione: cambia il codice delle pari opportunità

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficialedel 5 febbraio 2010 il D. lgs. 5/2010, di attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.


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di - 8 Febbraio 2010

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; tale decreto va a modificare il D.lgs. 198/06, meglio conosciuto come Codice delle pari opportunità. La norma entrerà in vigore il 20 febbraio 2010.

Il nuovo testo rafforza il principio della  parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini che, deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione; prevede inoltre sanzioni più severe in caso di violazione ti tali principi.

Il nuovo art 1 del codice delle pari opportunità (sostituito dal D.lgs. 5/2010) dispone che:

Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.

Comitato per l’attuazione dei principi di parità

Modifiche sono state apportate anche in relazione al numero dei componenti degli organismi di parità o meglio,del “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Passa da cinque a sei, sia il numero dei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia dei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compiti del comitato

In merito ai compiti del Comitato per l’attuazione delle pari opportunità, all’art 10 sono stati aggiunti alcuni punti quali:

Pari opportunità nel lavoro

Modificato anche l’art 25 del Codice delle pari opportunità che detta i concetti di discriminazione diretta e indiretta; con l’aggiunta del comma 2-bis, è considerata discriminazione anche:

ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonchè di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.

Divieto di discriminazione retributiva

Il nuovo comma 1 dell’art 28, vieta qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito pari valore.

Divieto di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali

Modificato il comma 1 dell’art. 30 del Dlgs 198/06 che quindi, elimina l’obbligo per le lavoratrici in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che vogliano proseguire il rapporto della comunicazione preventiva al datore di lavoro di tale volontà almeno tre mesi prima della maturazione del diritto. Le donne possono proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (65 anni).

Tutela giudiziaria

Con la modifica dell’art 37 del codice è punito ogni genere di discriminazione compreso l’accesso al lavoro, la promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonchè in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive.

In caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza al decreto del giudice del lavoro non è più punita,  in base all’articolo 650 del Codice penale, per «inosservanza del provvedimento dell’autorità», bensì con l’ammenda fino a 50mila euro o con l’arresto fino a sei mesi.

E’ stato aggiunto l’art 41-bis dal titolo molto eloquente “Vittimizzazione”; in pratica è assicurata la tutela giurisdizionale anche contro “ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.”

Prevenzione delle discriminazioni

Infine, è stato aggiunto l’art 50 bis che dispone che già in fase di contrattazione collettiva si possano “prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonchè nella formazione e crescita professionale”.

Fonte: www.dplmodena.it

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Categories: Attualità
Tags: pari opportunità