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Il Mobbing
22/6/2009 | Scritto da Massima Di Paolo | Commenti (3)
Il mobbing consiste in un insieme di comportamenti violenti perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.
Il termine mobbing deriva dall’inglese “to mob”, che significa una “folla grande e disordinata”, soprattutto “dedita al vandalismo e alle sommosse”. Il termine venne usato per la primo volta negli anni settanta dall’etologo Lorenz per descrivere un particolare comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un proprio simile e lo assalgono rumorosamente per allontanarlo dal branco.
La pratica del mobbing sul posto di lavoro, consiste nel vessare il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica, con il fine di indurre la vittima ad abbandonare il posto di lavoro, anziché ricorrere al licenziamento. Sono esempi di mobbing lo svuotamento delle mansioni tale da rendere umiliante il prosieguo del lavoro, i continui rimproveri e richiami espressi in privato ed in pubblico anche per banalità, l’esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo, oppure l’esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, la mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata o, l’interrompere o impedire il flusso di informazioni necessari per l’attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull’accesso a internet).
Per poter parlare di mobbing, l’attività persecutoria deve durare più di 6 mesi e deve essere funzionale alla espulsione del lavoratore, nonché causa di una serie di ripercussioni psico-fisiche che spesso sfociano in specifiche malattie (disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress) ad andamento cronico.
Esistono diversi tipi di mobbing:
- Mobbing dal basso o down-up: Il mobber è in una posizione inferiore rispetto a quella della vittima. Accade quando l’autorità di un capo viene messa in discussione da uno o più sottoposti, in una sorta di ammutinamento professionale generalizzato. I casi di mobbing dal basso sono comunque abbastanza rari, in Italia la percentuale è minore del 10%.
- Mobbing gerarchico: Il mobber è in una posizione superiore rispetto alla vittima: un dirigente, un capo reparto, un capufficio. Questo tipo di mobbing comprende tutti quegli atteggiamenti riconducibili alla tematica dell’abuso di potere, cioè dell’uso eccessivo, arbitrario o illecito del potere che un ruolo professionale implica.
- Bossing o mobbing strategico: l’attività è condotta da un superiore al fine di constringere alle dimissioni un dipendente in particolare, ad es. perché antipatico, poco competente o poco produttivo; in questo caso, le attività di mobbing possono estendersi anche ai colleghi, che preferiscono assecondare il superiore, o quantomeno non prendere le difese della vittima, per non inimicarsi il capo. E’ prassi frequente nelle imprese che hanno subito ristrutturazini, fusioni, cambiamenti che abbiano camportato un esubero di personale difficile da licenziare.
- Mobbing orizzontale: è quello praticato da parte dei colleghi verso un lavoratore non integrato nell’organizzazione lavorativa per motivi d’incompatibilità ambientale o caratteriale, ad es. per motivi etnici, religiosi, sessuali etc.
Questo odioso fenomeno del mobbing, può rappresentare per la vittima un grave problema, non solo lavorativo ma anche sociale e familiare e, soprattutto può avere gravi ripercussioni sulla salute: la patologia psichiatrica più frequentemente associata al mobbing è il disturbo dell’adattamento; esso si compone di una variegata sintomatologia ansioso-depressiva come reazione all’evento stressogeno.
Fra le conseguenze rientrano la perdita d’autostima, depressione, insonnia, isolamento. Inoltre il mobbing è causa di cefalea, annebbiamenti della vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite, dermatosi. Le conseguenze maggiori sono i disturbi della socialità: nevrosi, depressione, isolamento sociale e, suicidio in un numero non trascurabile di casi.
In Italia il numero di vittime del mobbing è stimato intorno a 1 milione e 200 mila, con prevalenza tra i quadri e i dirigenti, più che altro nel settore pubblico e in quello dei servizi. Negli ultimi dieci anni i casi di mobbing denunciati hanno avuto un incremento esponenziale. Non dimentichiamo poi che proprio per i suoi effetti, il mobbing ha un forte costo sociale, stimato in circa il 190% superiore al salario annuo lordo di un dipendente non mobbizzato.
Attualmente in Italia non esiste una legge anti-mobbing, pertanto non è configurato come specifico reato a sé stante. Per quanto riguarda l’Europa, esiste una risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro (2001/2339) che rappresenta uno dei primi riferimenti normativi in materia; tuttavia il nostro Stato non si è ancora adeguato a tale risoluzione, non essendo ad essa seguita una direttiva che imponga ai paesi membri una legiferazione sul mobbing.
Vi sono comunque delle norme nel nostro ordinamento che ci aiutano nella lotta al mobbing; una prima norma, che riguarda i diritti sacrosanti dell’uomo e assurge a rango di principio costituzionale (pertanto inviolabile) è rappresentata dall’art. 32 Costituzione che afferma: “la salute è un diritto dell’individuo e della collettività…”; ad essa va affiancato il principio stabilito dall’art 40 Cost. secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Dal punto di vista civilistico l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro “di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”; tale obbligo, fa si che il datore di lavoro possa essere chiamato a risarcire il danno sia al patrimonio professionale (c.d. danno da dequalificazione), sia alla personalità morale e alla salute latamente intesa (cosiddetto danno biologico e neurobiologico) subito dal lavoratore.
Vi sono poi una infinità di sentenze della Cassazione in tema di diritto del lavoro (alcune sono state pubblicate anche su questo blog) che riaffermano l’illegittimità del comportamento del datore di lavoro atto a sminuire e ledere l’integrità psico-fisica del lavoratore e l’obbligo per lo stesso, di risarcire i danni. Non dimentichiamoci poi i principi stabiliti dallo Statuto dei lavoratori (L.300/70):
- art.9 tutela della salute e dell’integrità fisica;
- art.13 al dipendente non possono essere date mansioni di livello professionale inferiore a quello d’inquadramento;
- art.15 divieto di atti discriminatori per motivi politici o religiosi;
- art.18 reintegrazione nel posto di lavoro in caso di ingiusto licenziamento.
Più problematica è la tutela penale del mobbing, non essendoci nel nostro ordinamento, norme che sanzionano atteggiamenti di vessazione morale o di dequalificazione professionale in quanto tali. Proprio le difficoltà che l’interprete incontra nell’individuare, nell’attuale normativa, un’efficace tutela penale a favore della vittima di mobbing, hanno determinato il proliferare di nuove proposte anche in sede legislativa (tutte che giacciono in Parlamento).
Allo stato attuale, fino a che non si dimostri in modo inequivocabile che il lavoratore mobbizzato si sia ammalato di mobbing, la tutela in ambito penalistico(vale a dire la tutela nell’ambito delle lesioni) non ha concreta praticabilità.
Nell’ipotesi (non rara) in cui si verivichi una lesione psico fisica da mobbing, quale è la norma penale di riferimento?
E’ importante, in primis accertare il nesso tra mobbing e danneggiamento della salute; successivamente bisogna accertare se la volontà del soggetto agente (il datore di lavoro o il collega) sia frutto di un dolo (ossia coscienza e volontà della condotta e dell’evento offensivo) o di una colpa (ossia sulla coscienza e volontà della condotta ma non dell’evento, che si realizza invece per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline specifiche).
Trasportando questi principi (che poi sono i principi cardine del diritto penale) in tema di mobbing, dobbiamo chiederci: la compromissione dell’integrità psicofisica del lavoratore è riconducibile ad una condotta colposa del datore di lavoro, ovvero ad una condotta dolosa, intenzionalmente e consapevolmente orientata a produrre quel danno in capo al prestatore di lavoro?
Pertanto il mobbing potrà sfociare in reati quali ingiuria (offesa all’onore e al decoro) o di diffamazione (offesa della reputazione pubblica) previsti dal codice penale e sanzionati come delitti contro l’onore, ma anche in reati di lesione a seconda degli effetti che tali azioni hanno sull’individuo che le subisce: gli abusi lavorativi vengono di fatto equiparati a lesioni personali colpose. Possono giungere addirittura ad integrare ipotesi di omicidio colposo (art.589 c.p.) quando il datore di lavoro determini o rafforzi per colpa nel lavoratore mobbizzato, con la sua condotta reiteratamente vessatoria e/o ingiustificatamente discriminatoria e di emarginazione, una propensione suicidiaria, o reati di molestia e così via.
Il discorso sul mobbing sarebbe ancora molto lungo e complesso per le sue implicazioni non solo legali ma anche e soprattutto sociali e familiari. Proprio per questo sarebbe necessario e urgente che il nostro Parlamento si decidesse una volta per tutte, a legiferare su un tema di così forte attualità e gravità. Nel frattempo non dimentichiamo che noi abbiamo un’arma molto forte che è quella della DENUNCIA.
Denunciare vuol dire far conoscere a tutti un problema e renderli partecipi; si può denunciare un fatto all’Autorità Giudiziaria (e questo è un conto) ma la denuncia può essere fatta anche con altri mezzi, ad esempio con una pubblicazione su un giornale, attraverso i sindacati, nelle riunioni aziendali, con un volantino appeso in bacheca etc etc.
L’importante è rompere il muro di omertà che fa sentire forte il datore di lavoro che ricorre al mobbing e, dall’altro riduce la vittima ad un essere piccolo piccolo, pieno di vergogna o peggio, di terrore e, incapace di reagire. Denunciare il mobbing, non è sempre facile perchè si ha paura di perdere il posto di lavoro, o di essere derisi e umiliati ancor più del normale; ma deve essere fatto!
Parlare di mobbing serve alla vittima a “liberarsi” ma serve anche alla collettività, serve a dare coraggio a chi, nella stessa situazione preferisce tacere e sopportare, piuttosto che intraprendere una battaglia con il capo; serve come esempio per tutti e soprattutto come monito a molti dei datori di lavoro che credono di poter disporre dei propri dipendenti come fossero oggetti da spostare qua e la.
Siamo uomini e come tali, nati liberi e con una dignità, che nessuno e per nessun motivo deve mai negarci!
Fonte: www.stopmobbing.org
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agosto 10th, 2009 at 07:53
se lo stalking , in Italia è considerato reato penale , basta un’insieme si telefonate moleste ad una donna che scatta anche l’arresto ; qual’è il mivo per cui il mobbing non deve essere penalmente punibile ? un mobbizzato dopo anni di maltrattamenti, isolamenti, demansionameenti , privato della dignità, costretto a ricorrere a cure pesanti e continue , DEVE leggere sui giornali che i suoi aguzzini sono intoccabili.
A mio avviso (“forse”) la legge Italiana o altri organi preposti sono condizionati dalla -associazione degli industriali – Può essere ? se è si è vergognoso e non solo … se è no .. chi può spiegare il paradosso illecito legislativo tra mobbing e stalking? sarei felice se questo scritto venisse inviato agli organi preposti e d avere una risposta
ottobre 10th, 2009 at 11:43
Siamo il paese dell’assurdo..cmq il mobbing è una pratica vessatoria protratta nel tempo, difficilmente determinabile in pratica come avviene per lo stalking dove si configura il reato di “persecuzione”.Ribadito ciò, il caso di mobbing dovrebbe essere riconosciuto anche per quelle forme di “branco” di qualsiasi natura comportamentale atte a far impaurire la vittima designata. Nel lavoro in genere esiste questo tipo di comportamento, nei confronti di qualsiasi soggetto in rapporto dipendente e non ed a qualsiasi titolo. I motivi scatenanti tra i più assurdi e incomprensibili pososno far assumere atteggiamenti vessatori e persecutori a cadenza anche non continuativa, soft e indolore per la vittima. Spesso non ben visibili ad occhi poco esperti. Molto spesso tra le vittime sopratutto nel pubblico impiego i “puntati” sono persone con elevata cultura e professionalità, che esigono combinazioni vincenti tra produttività e trasparenza. Per questo considerati diversi e quindi in grado di sovvertire l’ordine atavico delle cose. Quindi perwsonaggi scomodi. Altre volte le vittime sono persone timide, insicure che all’interno di un team costituiscono lo scomodo del momento, da tacitare, zittire, emarginare. Poi c’è il fenomeno del mobbing che considero “esclusivo”. Il soggetto viene demansionato, escluso ed emarginato anche allontanato fisicamente dal sito di lavoro per emarginarlo e renderlo isolato.
Si può capire quanto possa essere difficile determinare tali comportamenti non sempre praticamente provati…e provabili…
ottobre 11th, 2009 at 17:54
Ciao Carlotta, le tue osservazioni sono più che giuste; le persone vittime di mobbing si ritrovano in un vero e proprio inferno, senza lavoro, amici e anche con scarsa salute. Non so perchè il nostro ordinamento non ha ancora deciso di fare una norma che punisca tale comportamento. Credo che il mobbing continui ad essere sottovalutato dalla nostra società. Finchè poi, non verranno a luce “tragedie” che, di colpo faranno svegliare qualcuno che inizierà a “farsi bello” chiedendo una norma sul mobbing.
E’ vero che spesso, i presi di mira sono persone capaci e competenti; la stupidità umana alcune volte non conosce limite. Si preferisce aggredire e vessare chi può rappresentare una minaccia (in questo caso lavorativa), anzichè magari, cercare di imparare. L’uomo in gruppo, riesce ad essere addirittura pessimo. Per istinto si va sempre dalla parte di chi riteniamo essere il più forte, anche se questo significa “far passare l’inferno” a un nostro simile.Speriamo che presto si prendano provvedimenti seri ed adeguati come è successo per il neo reato di stalking.
Nel nostro piccolo, possiamo però fare qualcosa: non stanchiamoci mai di denunciare fenomeni simili e di continuare a parlarne.