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A che età si può iniziare a lavorare? Ecco cosa dice la Legge

A che età si può avere un rapporto di lavoro e quali sono le limitazioni e gli obblighi per le aziende con lavoratori minorenni? Analisi


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di - 26 Agosto 2021

A che età si può iniziare a lavorare? Soprattutto nei periodi di vacanza dalla scuola si sente spesso questa domanda, visto che alcuni ragazzi vorrebbero cominciare a fare qualche lavoretto per guadagnare un po’ di soldi da usare per i propri svaghi.

La normativa italiana non prevede un divieto assoluto di adibire al lavoro i minorenni. Al contrario, è fissato a 16 anni il limite minimo per poter essere regolarmente assunti, eccezion fatta per le deroghe rappresentate da apprendistato di primo livello, Alternanza scuola – lavoro e taluni settori come spettacolo ed attività sportive.

E’ bene tuttavia anticipare, come vedremo nel dettaglio, che l’impiego dei minori, seppur concesso dalla legge, è soggetto ad una serie di limitazioni, a tutela soprattutto della salute e della formazione scolastica del giovane.

Sono nello specifico previste regole particolari in tema, tra gli altri, di orario di lavoro, prestazioni notturne ed idoneità al lavoro. Analizziamo la disciplina in dettaglio.

A che età si può iniziare a lavorare? Età minima prevista dalla legge

L’età minima per essere ammessi al lavoro è 16 anni, a condizione di aver assolto l’obbligo scolastico. Quest’ultimo, in particolare, ha una durata non inferiore a 10 anni ed è finalizzato ad ottenere:

Attività vietate ai minorenni

E’ fatto divieto alle aziende di impiegare i minori nei casi di:

Con riferimento naturalmente all’ultimo punto citato, una deroga al divieto è possibile ma previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Leggi anche: Lavori per minorenni: i migliori lavori da svolgere anche part-time

Bambini e lavoro

A livello normativo si definiscono “bambini” i minori che non hanno ancora compiuto i 16 anni di età ovvero siano ancora soggetti all’obbligo scolastico.

Leggi anche: lavoro minorile

Autorizzazione ITL per il lavoro minorile

In generale è vietato adibire al lavoro i “bambini”, salvo autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. La stessa può essere concessa:

Nello specifico, l’ITL concede o meno il nulla osta al lavoro:

Decorsi 15 giorni di calendario dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, l’autorizzazione è concessa per silenzio-assenso.

L’ok dell’ITL è comunque soggetto a limiti:

Da ultimo, l’obbligo di chiedere l’autorizzazione è comunque escluso per:

Orario di lavoro per i minorenni

I limiti legati all’orario di lavoro variano in funzione dell’età del minorenne:

E’ fatto inoltre divieto di adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi come tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le 22 e le 6 ovvero tra le 23 e le 7.

Riposo settimanale per i lavoratori minori

Il periodo di riposo settimanale da garantire ai minori non può essere inferiore a 2 giorni:

Le ore di assenza possono essere ridotte, comunque in misura non inferiore a 36 consecutive, per comprovate ragioni di ordine tecnico – organizzativo.

Ferie per i minori

Il periodo annuale di ferie per i minori non può essere inferiore a 20 giorni, elevato a 30 per coloro che non abbiano compiuto 16 anni.

Ulteriori obblighi e diritti per i rapporti di lavoro con minori

Analizziamo in sintesi gli ulteriori obblighi per le aziende e diritti per i minori:

Apprendistato

I minori con almeno 15 anni di età sino al compimento dei 25 anni possono essere assunti con il contratto di apprendistato cosiddetto di “primo livello” per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Scopo del rapporto di lavoro è conciliare la formazione in azienda con quella garantita dalle istituzioni scolastiche. Il tutto finalizzato ad ottenere un titolo di studio riconosciuto dall’ordinamento scolastico.

La durata del contratto non può comunque:

Alternanza scuola – lavoro

Introdotta a partire dall’anno scolastico 2015 / 2016 l’Alternanza scuola – lavoro è obbligatoria per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori.

L’esperienza in azienda, coperta ai fini assicurativi INAIL contro i rischi di infortuni e malattie professionali, è regolata dalla “Carta dei Diritti e dei Doveri”. Un testo di 7 articoli con diritti e doveri degli studenti.

Per realizzare e gestire i percorsi di Alternanza (in particolare il rapporto tra istituti scolastici e realtà ospitanti) è disponibile un’apposita piattaforma online “alternanza.miur.gov.it”.

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Tags: Lavoro minorile