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Home»ABC Lavoro»CCNL Metalmeccanici industria, tossicodipendenza e conservazione del posto

CCNL Metalmeccanici industria, tossicodipendenza e conservazione del posto

Milani Roberto20 Marzo 20172 Mins Read
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Conservazione del posto di lavoro e tossicodipendenza nel CCNL Metalmeccanici Industria, ecco cosa prevede il contratto nazionale.

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ABC Lavoro, speciale CCNL
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Il CCNL Metalmeccanici industria prevede una normativa particolare per la conservazione del posto del lavoratore durante il periodo di riabilitazione dalla tossicodipendenza.

Il Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza (vedi D.P.R. 309 del 1990), prevede all’art. 124, comma 1, la conservazione del posto di lavoro durante i periodi di riabilitazione dalle tossicodipendenze.

CCNL Metalmeccanici industria, tossicodipendenza e conservazione del posto

L’art. 12, sezione IV, Titolo VI, del CCNL Metalmeccanici Industria richiamando quanto sopra, recependone quindi le disposizioni, ribadisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro e del relativo periodo di aspettativa.

I requisiti sono:

  • accertato stato di tossicodipendenza;
  • partecipazione a programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali;
  • assunzione a tempo indeterminato.

In questi casi la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, durante la sospensione dell’attività dovuta a trattamenti riabilitativi, per un periodo comunque non superiore a 3 anni.

Leggi anche: Assenze dal lavoro legittime per il lavoratore tossicodipendente

Per ottenere questo periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 122 del D.P.R. 309/1990, andrà presentato alla direzione aziendale:

  • documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza;
  • programma di riabilitazione;
  • documentazione, con periodicità mensile, che attesti lo svolgimento e la prosecuzione del programma di riabilitazione.

In caso il lavoratore o la lavoratrice non riprendano servizio entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione, o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, il rapporto di lavoro viene risolto. Anche l’interruzione volontaria anticipata del programma terapeutico prevede entro 7 giorni il rientro al lavoro, pena la risoluzione contrattuale.

È inoltre possibile richiedere, in forma scritta all’azienda, di partecipare al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente. La necessità deve essere attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze. In questi casi il periodo di aspettativa, compatibilmente con le esigenze aziendali, non può superare i 4 mesi eventualmente frazionabili per periodi non inferiori ad 1 mese.

Entrambi i periodi di aspettativa per la riabilitazione dalla tossicodipendenza non sono retribuiti. Non decorre inoltre l’anzianità di servizio e/o nessun altro istituto previsto dal CCNL Metalmeccanici Industria.

Il contratto collettivo sottolinea infine, senz’altro opportunamente, di usare particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

Leggi anche: CCNL Metalmeccanici Industria, aspettativa e congedo straordinario

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