Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, ovvero il Certificato penale antipedofilia, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
A partire da tale data, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale antipedofilia previsto all’articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l’esistenza di condanne per i reati o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il Ministero della Giustizia, informa che il certificato penale va richiesto, nei casi previsti dalla legge, dai datori di lavoro privato e pubblici. Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.
Richiesta certificato penale antipedofilia Datore di lavoro privato
Direttamente dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello, previa acquisizione del consenso della persona interessata. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e per quanto riguarda i costi occorrono le seguenti marche da bollo:
- 1 marca da bollo da 16 euro;
- per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
- per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza;
I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.
Certificato penale antipedofilia Datore di lavoro pubblico
Deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato, attraverso il modello già in uso ed è gratuito.
Certificato penale antipedofilia: Faq del Ministero della Giustizia
Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L’obbligo c’è anche nei confronti di chi è già stato assunto?
No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
In quali casi il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?
In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?
No. Il certificato va richiesto solo al momento dell’assunzione.
In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?
Si. In attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?
Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.
Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?
Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?
Si.
Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l’organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?
Si, qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.
Moduli per la richiesta del certificato penale antipedofilia
Infine alleghiamo i moduli di richiesta del certificato penale antipedofilia.
Modello N. 6A – CASELLARIO GIUDIZIALE (68,9 KiB, 6.918 hits)
Modello N. 3 BIS – CASELLARIO GIUDIZIALE (94,3 KiB, 8.196 hits)
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email