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Co.co.co nei Call Center, ipotesi di accordo dopo il Jobs Act

E' stata sottoscritta lo scorso 20 luglio l'ipotesi accordo collettivo per i co.co.co nei call center. Il nuovo accordo è valido fino al 31 dicembre 2018.


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di - 27 Luglio 2016

E’ stata sottoscritta lo scorso 20 luglio l’ipotesi accordo collettivo per i co.co.co nei Call Center. Il nuovo accordo valido fino al 31 dicembre 2018, disciplina le collaborazioni coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici.

Lo ha comunicato con una nota del 20 luglio scorso la Confcommercio Direzione Centrale politiche del lavoro e welfare, Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali.

Co.co.co nei Call Center dopo il Jobs Act

L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta tra Ancic, Asseprim, Assintel, Federtelservizi e Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil, e Nidil – Cgil e detta la del trattamento economico e normativo da applicare ai Co.co.co nei Call Center istaurati con le figure professionali specificamente individuate, così come disposto dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015 in attuazione del Jobs Act.

I profili professionali elencati nell’ipotesi di accordo ricomprendono sia i collaboratori telefonici delle aziende di call center, sia i collaboratori che svolgono attività nell’ambito di servizi non di telefonia e servizi di mercato.

Trattamento economico dei Co.co.co nei Call Center

I compensi minimi lordi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi sono stati fissati in valori di paga oraria di 6 euro e prevedono degli aumenti suddivisi in quattro scatti fino ad arrivare alla paga oraria di 8,75 euro dal 01/09/2018.

Non sono previsti compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Per i collaboratori che superano le 500 ore annue è prevista una somma aggiuntiva oraria forfettaria di 0.50 € lordi da pagare in due tranches a luglio e dicembre.

Sospensione della collaborazione

L’ipotesi di accordo stabilisce che la gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione
del rapporto contrattuale.

In questi casi il rapporto rimane sospeso senza corrispettivo. Il committente può recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, solo se questa è predeterminata, oppure supera trenta giorni nei contratti di durata non determinata. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.

  Nota Confcommercio su accordo Cococo nei call center (287,6 KiB, 1.084 hits)

  Ipotesi di accordo Cococo per call-center (474,6 KiB, 1.000 hits)

Fonte: Confcommercio

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Tags: Collaboratorijobs act