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di Redazione Lavoro e Diritti - 21 Aprile 2023
La categoria dei lavoratori domestici comprende coloro che con la propria opera contribuiscono, a qualsiasi titolo, al funzionamento della vita familiare. Tali si intendono gli addetti alle incombenze quotidiane della famiglia, come camerieri, baby-sitter, autisti, cuochi e, ultimi ma non meno importanti, colf e badanti.
Per non vedersi contestare l’occupazione “in nero” è necessario regolarizzare il rapporto di lavoro. Ma come? Le alternative sono due.
Aggiornamento: con un comunicato stampa del 14 aprile 2023 l’INPS annuncia il rilascio della procedura per l’assunzione di colf e badanti semplificata tramite App INPS Mobile (per Android e iOS). Da tale data quindi una il soggetto che intende effettuare l’assunzione di un lavoratore domestico avrà questo nuovo canale ufficiale via smartphone, che si affianca quindi alla consueta comunicazione telematica tramite sito web INPS.
Analizziamo in dettaglio, partendo dal contratto di lavoro subordinato, quali adempimenti (in ordine temporale) sono in carico al datore di lavoro per regolare colf e badanti.
Una volta individuata la persona da assumere, l’interessato dovrà decidere:
Nel secondo caso si occuperà di tutta la parte burocratica l’intermediario.
Si ricorda che l’informazione dell’assunzione deve pervenire entro le 24 ore del giorno precedente a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro e che tale comunicazione può essere effettuata, oltre che con l’App INPS MOBILE come detto in premessa, anche attraverso:
Di seguito invece analizzeremo le azioni necessarie per procedere in autonomia all’assunzione di un lavoratore domestico.
Il lavoratore è tenuto a consegnare (articolo 4 del CCNL) al datore di lavoro, in data anteriore all’assunzione, i documenti necessari per instaurare il rapporto, quali:
Ai sensi dell’articolo 6 del CCNL, il datore di lavoro, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, è tenuto a rilasciare copia scritta del contratto di lavoro (o lettera di assunzione o contratto lavoratore domestico), contenente:
Ulteriori aspetti (se previsti) da indicare nella lettera, riguardano:
Copia della lettera di assunzione, firmata da datore e lavoratore, dovrà essere conservata in originale da entrambe le parti.
Firmando il contratto, l’assunzione è formalizzata. A questo punto non resta che comunicare l’evento all’INPS.
Entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) quello di instaurazione del rapporto di lavoro (da intendersi come il primo giorno di vigenza del contratto) il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione all’INPS.
L’adempimento ha la funzione di assolvere tutti gli obblighi previsti dalla legge in termini di denuncia dei rapporti di lavoro agli enti previdenziali, ed in generale alla Pubblica Amministrazione.
Per inviare la comunicazione è necessario collegarsi al portale “inps.it – Prestazioni – Formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa, è possibile:
Con le stesse modalità è peraltro possibile annullare una comunicazione di assunzione, entro cinque giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto. Superato il termine, è ammessa la sola comunicazione di cessazione.
Il datore di lavoro che omette di comunicare l’assunzione all’INPS incorre nella sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun soggetto interessato.
Non è prevista, a differenza dei lavoratori subordinati, la maxisanzione per “lavoro nero”.
Come tuttavia precisato dalla Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 20 aprile 2022 numero 856, l’esclusione appena citata non opera “nel caso in cui il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale”.
Di conseguenza, gli assunti come lavoratori domestici (per esigenze e necessità private e familiari del datore di lavoro, in veste di privato cittadino) rispetto ai quali sono stati altresì posti in essere gli adempimenti di formalizzazione del rapporto (compresa la comunicazione all’INPS) restano lavoratori “in nero” nell’ipotesi in cui vengano impiegati “in attività d’impresa o professionale facente capo al medesimo datore di lavoro”.
La procedura appena descritta si applica a:
Discorso diverso per i lavoratori residenti all’estero. In tal caso l’assunzione (e gli altri adempimenti di cui sopra) devono essere preceduti dalla richiesta di nulla osta al lavoro.
I privati cittadini, al di fuori dell’esercizio di attività professionali o d’impresa, possono ricorrere ad una serie tassativa di prestazioni, remunerate attraverso il cosiddetto “Libretto di Famiglia”.
Dal momento che le attività autorizzate sono, nello specifico:
colf e badanti possono essere regolarizzate con questa tipologia di rapporto.
La stessa INPS ammette il ricorso a prestazioni occasionali (da non confondere con il lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 Codice Civile) per gli addetti al lavoro domestico (vedi pagina “Come assumere un lavoratore domestico” disponibile su “inps.it – Prestazioni e Servizi – Orientamento – Come assumere un lavoratore domestico”).
Il ricorso a prestazioni di lavoro occasionali è concesso nel rispetto dei seguenti limiti, riferiti all’anno civile di svolgimento delle attività (1° gennaio – 31 dicembre):
Gli importi in questione coincidono con i compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione.
E’ altresì previsto un meccanismo sanzionatorio in base al quale, a fronte del superamento dell’importo di 2.500 euro, per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Di seguito gli adempimenti richiesti per regolarizzare colf e badanti tramite il Libretto di Famiglia.
Il prestatore individuato per rendere l’attività occasionale è tenuto a registrarsi sulla piattaforma telematica INPS dedicata, disponibile sul portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Prestazioni di lavoro occasionale: libretto di famiglia” (richiesto il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
In alternativa è possibile:
Il soggetto utilizzatore, se non l’ha già fatto per precedenti rapporti, è obbligato a registrarsi, con le stesse modalità del prestatore, sulla piattaforma telematica INPS.
L’utilizzatore alimenta il proprio “portafoglio virtuale”, disponibile sulla consueta piattaforma INPS, versando le somme necessarie per gli oneri retributivi ed assicurativi richiesti.
Il portafoglio sarà pertanto il veicolo utilizzato per l’accredito dei compensi al prestatore.
Una volta resa la prestazione, l’utilizzatore (entro il giorno tre del mese successivo quello di svolgimento dell’attività), comunica all’INPS (attraverso la piattaforma telematica):
Il prestatore riceverà il compenso entro il giorno 15 del mese successivo quello di svolgimento della prestazione.