La comunicazione di lavoro occasionale autonomo, è obbligatoria dal 21 dicembre 2021 per il committente (imprenditore), il quale è tenuto a comunicare preventivamente l’avvio dell’attività all’ITL competente per territorio (comunicazione obbligatoria). A tal fine, il committente può utilizzare il modulo di lavoro occasionale da inviare su piattaforma online (attiva dal 28 marzo 2022 su servizi.lavoro.gov.it) oppure la posta elettronica, ovvero una email da inoltrare all’ITL competente territorialmente.
Non si applica inoltre la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124; pertanto, le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori. A segnalarlo è l’INL con la Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, fornendo i primi chiarimenti e gli indirizzi di posta elettronica dei vari ITL a cui inoltrare le comunicazioni. Con Nota 881 del 22 aprile l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto che anche dopo la data del 30 aprile si potranno continuare a usare sia il modulo telematico e sia la comunicazione tramite email. Le verifiche a campione però saranno effettuate in primis nei confronti di chi continua a usare la comunicazione via email.
Aggiornamento: la Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 del Decreto-Legge Ucraina bis, all’articolo 12 sexies, prevede che la comunicazione preventiva di avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali, non va più eseguita via SMS o posta elettronica, ma esclusivamente “mediante modalità informatiche”. La Legge entra in vigore il 21 maggio 2022.
È quanto prevede l’ e recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Ecco i chiarimenti dell’INL e le FAQ aggiornate al 1° marzo (testo a fondo pagina).
Lavoro autonomo occasionale: comunicazione obbligatoria tramite modulo o email
Dal 21 dicembre 2021 vi è l’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Attenzione si parla di lavoro autonomo occasionale Art. 2222 codice civile, da non confondere con le prestazioni occasionali PrestO.
In particolare, è stato previsto che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da parte del committente. A tal fine è possibile utilizzare i seguenti canali:
- applicazione telematica, presente su servizi.lavoro.gov.it Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE,
- posta elettronica da inviare all’ITL competente territorialmente agli indirizzi che sono riportati nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022. Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Quindi anche dopo il 30 aprile 2022 si potranno usare entrambi i suddetti canali. Tuttavia l’Ispettorato del lavoro, per convincere i committenti all’uso della modalità telematica informa che eventuali verifiche, anche a campione, saranno effettuate in via prioritaria nei confronti dei committenti che usano la posta elettronica.
Aggiornamento: come detto in premessa l’articolo 12 sexies della Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 del Decreto-Legge Ucraina bis, prevede che la comunicazione preventiva di avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali, non può più essere eseguita tramite SMS o posta elettronica, ma solo “mediante modalità informatiche”. La Legge entra in vigore il 21 maggio 2022.
A quali collaborazioni si applica la comunicazione obbligatoria
L’obbligo della comunicazione obbligatoria interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 codice civile.
Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
- Prestazioni Occasionali PrestO ovvero i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Quali dati deve contenere la comunicazione obbligatoria di lavoro autonomo occasionale
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Come annullare una comunicazione già inviata
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Quali sono le sanzioni per mancato invio della comunicazione obbligatoria
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori. Inoltre, potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Per il mancato rispetto dell’obbligo si rischia la maxi sanzione per lavoro sommerso come specificato dal INL.
Modulo PDF comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale
Di seguito il modulo per la comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale in formato PDF e l’elenco delle caselle email valide.
Modulo comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale (643,2 KiB, 2.164 hits)
Comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale - Elenco Email (80,3 KiB, 984 hits)
INL FAQ comunicazione dei lavoratori autonomo occasionali
L’INL ha rilasciato una serie di FAQ in merito alla comunicazione obbligatoria del lavoro autonomo occasionale.
INL FAQ comunicazione dei lavoratori autonomo occasionali (80,8 KiB, 1.012 hits)