>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Massima Di Paolo - 20 Novembre 2009
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 79 del 12 novembre 2009, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla riconducibilità del contratto di apprendistato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
Il Ministero ha così affermato che il contratto di apprendistato deve considerarsi come un contratto di lavoro a tempo indeterminato “dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempo previsti per il contratto a tempo determinato”.
Questa conclusione, prosegue il Ministero, si ricava sia dalle norme di legge in materia, che da alcune sentenze della Corte Costituzionale: intanto la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, esclude tra le fattispecie ad essa riconducibili proprio il contratto di apprendistato. Inoltre, la definizione che il nostro legislatore da del contratto di apprendistato, induce a ritenere il rapporto di apprendistato un rapporto particolare risultante dal fondersi di due elementi:
La funzione formativa, insieme a quella di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, sono quindi le caratteristiche dell’apprendistato.
Rimangono, tuttavia, sempre chiaramente distinti i due seguenti diversi momenti:
La pronuncia della Consulta sopra citata ha, successivamente, trovato conferma nelle previsioni di cui agli artt. 48, comma 3, lett. c) e d) e 49, comma 4, lett. c) ed e), D.Lgs. n. 276/2003, secondo le quali il contratto di apprendistato è caratterizzato dalla “possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile” ed al “divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo”.
Fonte: www.dplmodena.it