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Contributi non versati: cosa succede se l’azienda non versa i contributi INPS

Contributi non versati: cosa fare? Come deve comportarsi il lavoratore e cosa rischia il datore di lavoro? Analisi completa


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di - 20 Gennaio 2022

Contributi non versati: cosa succede se l’azienda non versa i contributi INPS? E se li versa in misura inferiore o parziale? Il Codice Civile prevede all’articolo 2115 che imprenditore e lavoratore contribuiscano alle istituzioni di previdenza ed assistenza. Tradotto, significa che nel momento in cui le prestazioni del lavoratore vengono utilizzate dall’azienda sorge, oltre all’obbligo della retribuzione e dell’assicurazione INAIL, anche l’obbligo di contribuzione all’INPS (per previdenza e pensione).

Il pagamento dell’onere contributivo è in parte a capo del dipendente, realizzato attraverso una trattenuta in busta paga, mentre il residuo è dovuto dall’azienda. Il datore di lavoro versa questi contributi a mezzo F24 con codice DM10 (tanto per la quota a suo carico quanto per quella trattenuta al lavoratore).

Dal momento che l’INPS opera come un’assicurazione (malattia, disoccupazione, invalidità, pensioni) l’omesso versamento dei contributi ha effetti importanti sul dipendente:

Analizziamo in dettaglio le conseguenze per il datore di lavoro in caso di mancato pagamento dei contributi; vediamo inoltre quali sono le soluzioni in mano al dipendente al pari del mancato pagamento dello stipendio.

Contributi non versati: cos’è e come funziona l’estratto contributivo INPS

A garanzia del lavoratore, in quanto soggetto che non si occupa direttamente di versare i contributi all’INPS, opera la cosiddetta “automaticità delle prestazioni”; nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale relativo alle somme non pagate all’INPS.

Per evitare di perdere il diritto a vedersi accreditati i contributi, è bene tenere costantemente sotto controllo il proprio “Estratto conto contributivo”; in sostanza il documento che elenca tutte le somme versate all’INPS in favore del lavoratore.

Nel prospetto vengono elencati, suddivisi in base alla gestione cui risulta iscritto il contribuente, i versamenti:

L’Estratto può essere consultato da parte degli utenti con credenziali SPID, CIE o CNS; collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Consultazione Estratto conto contributivo / previdenziale”. In alternativa è possibile:

Contributi INPS: automaticità delle prestazioni

A garanzia del lavoratore dipendente opera il principio della cosiddetta “automaticità delle prestazioni”. Ciò significa che le prestazioni previdenziali sono dovute anche nel caso in cui l’azienda non abbia regolarmente versato i contributi; salvo che la legge non disponga diversamente.

Per quanto riguarda i trattamenti di vecchiaia, invalidità e superstiti l’automaticità delle prestazioni opera:

Ipotesi prescrizione contributi

Possono pertanto presentarsi tre ipotesi, ovvero se i contributi:

Quest’ultima ha come scopo quello di compensare la pensione o la quota di essa che sarebbe spettata al lavoratore in relazione ai contributi omessi. In tal senso, gli importi versati all’INPS sono attribuiti al periodo in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati dall’azienda.

Prescrizione dei contributi INPS

I contributi non versati si prescrivono decorsi cinque anni dal giorno di scadenza del pagamento. Tuttavia, in caso di denuncia da parte del lavoratore o dei suoi superstiti, il termine prescrizionale passa, per il solo denunciante, a dieci anni.

In pratica, soltanto previa denuncia dell’interessato all’ente, nel rispetto del termine di prescrizione di cinque anni, lo stesso (ad esempio l’INPS) potrà procedere al recupero dei contributi non versati entro dieci anni dall’omissione.

L’Istituto ha inoltre chiarito (Circolare 2 marzo 2012 numero 31) che la denuncia di omissione contributiva inoltrata dal lavoratore è idonea ad estendere il periodo di prescrizione, indipendentemente dal fatto che l’INPS si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le azioni di recupero.

Trascorsi dieci anni, l’ente previdenziale è comunque impossibilitato a pretendere o ricevere le somme.

Un’ultima possibilità per il lavoratore è quella di promuovere un’azione volta ad ottenere dal datore il versamento della quota matematica, corrispondente alla ricostruzione della pensione persa per mancato pagamento della contribuzione.

Interruzione della prescrizione dei contributi

Come ha ricordato l’INPS in più circolari (Circolare 22 gennaio 1996 numero 18 e Circolare 25 maggio 2005 numero 69) gli atti di interruzione della prescrizione devono provenire necessariamente dall’ente creditore, a seguito di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Di conseguenza, non hanno alcuna efficacia i verbali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

L’atto che interrompe la prescrizione dovrà riportare:

Omesso versamento dei contributi: sanzioni civili e penali per omissione e evasione contributiva

Il datore di lavoro che omette di versare (in tutto o in parte) i contributi previdenziali incorre in possibili sanzioni civili e penali.

Sul punto è opportuno distinguere tra:

Sanzioni civili

Coloro che non provvedono entro le scadenze stabilite al pagamento dei contributi (con ammontare rilevabile dalle denunce e / o registrazioni obbligatorie) ovvero vi provvedono in misura inferiore, sono tenuti a versare un importo pari al tasso BCE aumentato del 5,5% entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti.

Al contrario, per le ipotesi di evasione:

Riduzione delle sanzioni civili

L’ammontare delle sanzioni civili può essere ridotto, sino alla misura degli interessi legali, in caso di:

Nel caso in cui l’INPS conceda la riduzione, la sanzione potrà essere ricondotta a:

Sanzioni penali

Le sanzioni penali per il datore di lavoro sono rappresentate dal reato di omesso versamento, ravvisato in presenza di un dolo generico (il quale si realizza quando si pone in essere la condotta tipica incriminata dalla norma).

Il mancato versamento realizzato da un terzo, cui l’azienda ha demandato il pagamento dei contributi, non esonera la stessa da responsabilità in sede penale. Spetta infatti al datore di lavoro, quale soggetto titolare del rapporto, vigilare sul fatto che il professionista / terzo provveda a versare le somme.

L’omesso pagamento di ritenute previdenziali, per la quota a carico del lavoratore ed operate sulla retribuzione riconosciuta a quest’ultimo (comprese le trattenute ai pensionati che lavorano):

L’azienda non è comunque punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione. La denuncia di reato dev’essere infatti trasmessa dopo il versamento tardivo o decorsi inutilmente i tre mesi.

Le ritenute previdenziali possono comunque essere compensate con eventuali somme anticipate in busta paga per conto dell’INPS nel caso in cui i contributi carico ditta (A) siano inferiori alle prestazioni anticipate (B). In tal caso la compensazione potrà essere effettuata ma limitatamente all’eccedenza (B – A = C).

L’arco temporale di riferimento per determinare il superamento o meno della soglia dei 10 mila euro interessa i contributi di competenza del mese di dicembre (da versare entro il 16 gennaio dell’anno successivo) sino a quelli relativi al mese di novembre (scadenza di versamento 16 dicembre).

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Tags: Contributi previdenziali