La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha rilasciato la circolare n. 8/2016 del 2 maggio, con la quale fornisce un primo indirizzo operativo sulle modalità di applicazione della disciplina relativa alla detassazione dei premi di risultato 2016. Ricordiamo che la detassazione era stata sospesa nel 2015 ed è stata reintrodotta per il 2016 ma solo su alcuni emolumenti legati ai risultati raggiunti.
La circolare è un’ottima guida rivolta ad aziende e professionisti con la quale i Consulenti del Lavoro spiegano che l’agevolazione si applica, a differenza del passato, solo alla retribuzione che è corrisposta a titolo di “premio” e non anche ad altre somme connesse alla gestione del rapporto di lavoro e legate alla produttività, come gli straordinari.
La detassazione dei premi di risultato, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, riguarda i lavoratori in possesso di un reddito non superiore a 50.000 euro al lordo della quota su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%.
Non si computano nel reddito complessivo eventuali redditi a tassazione separata o redditi diversi da quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione e redditi diversi. Solo dopo l’entrata in vigore dell’articolo 9 del DDL Atto Senato n. 2233, esclusivamente per il lavoro agile, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa, ma nei limiti dell’importo di 2.000 euro annui.
Le Circolari della Fondazione Studi
ANNO 2016 CIRCOLARE NUMERO 8DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
L’art. 1 commi da 182 a 189 della legge n. 208/2015 introduce una disposizione strutturale nel nostro ordinamento con cui disciplina un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La disciplina agevolativa si pone, dunque, come strumento stabile di sostegno alla contrattazione di secondo livello in quanto non è circoscritta a determinati periodi di imposta.
Sulla base del comma 188, è stato emanato il decreto interministeriale 25 marzo 2016 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In via generale la disposizione prevede che sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10 per cento, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, ed entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi annui, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
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