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Dimissioni dell’apprendista: come funzionano e regole da conoscere

Come deve comportarsi l'apprendista che vuole dimettersi durante il rapporto di lavoro e con quanto preavviso deve avvertire l'azienda?


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di - 17 Maggio 2019

Come funzionano le dimissioni dell’apprendista? Quali regole bisogna seguire per dimettersi durante l’apprendistato? Prima di rispondere a queste e ad altre domande facciamo un passo indietro e vediamo cos’è e come è disciplinato il contratto apprendistato.

L’apprendistato è, secondo la normativa del lavoro, un contratto a tempo indeterminato, caratterizzato da un periodo di prova, un periodo di formazione del lavoratore e il rapporto di lavoro dopo la conferma al raggiungimento della qualifica. Per molti aspetti si differenzia da qualsiasi altro rapporto di lavoro, in primis per il fatto di conciliare attività lavorativa e formazione del dipendente. A questo si aggiungono disposizioni particolari per quanto riguarda trattamento economico, riduzione dei contributi a carico dell’azienda e del dipendente e durata del contratto.

Ultimo, ma non meno importante, l’apprendistato presenta aspetti peculiari sui casi di interruzione del contratto per volontà del dipendente, le cosiddette “dimissioni”. Ci sono regole diverse a seconda del momento in cui il lavoratore intende dimettersi: se durante il rapporto, al termine o quando l’apprendistato si è già trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dimissioni dell’apprendista: cosa sapere

Come detto a seconda del periodo in cui si danno le dimissioni l’apprendista dovrà seguire regole differenti.

Quindi passiamo ora vedere le dimissioni dell’apprendista in prova, le dimissioni durante la formazione o al termine del periodo formativo e le dimissioni dopo la conferma.

Leggi anche: Apprendistato e fine periodo formativo: tutto quello che c’è da sapere

Dimissioni dell’apprendista durante il periodo di prova

L’apprendista che si dimette durante il periodo di prova non deve formalizzare la sua volontà di interrompere il rapporto con invio del modello telematico.

In questo caso è sufficiente una semplice comunicazione scritta al datore di lavoro, da questi firmata per ricevuta, in cui si precisa altresì l’ultimo giorno in azienda.

Dimissioni dell’apprendista al termine della formazione

Anziché farlo durante la formazione, il dipendente può dimettersi anche alla scadenza dell’apprendistato. Il recesso è libero (senza necessità di motivarlo per giusta causa o giustificato motivo) come le dimissioni in costanza di contratto.

L’unica differenza è che il periodo di preavviso decorre dalla fine del periodo formativo (leggasi dalla data di scadenza del contratto), anziché da quando le stesse sono comunicate all’azienda.

Poniamo l’esempio di un preavviso pari a 15 giorni di calendario. Se l’apprendistato scade il 31 maggio 2019 e il dipendente manifesta la sua intenzione di interrompere il rapporto, il preavviso decorrerà dal 1° giugno 2019.

Anche le dimissioni al termine dell’apprendistato devono essere formalizzate a pena di inefficacia compilando l’apposito modulo telematico reso disponibile dal Ministero del lavoro.

Leggi anche: Contratto di apprendistato: definizione e tipologie

Dimissioni dell’apprendista durante la formazione

Terminato il periodo di prova l’apprendista può rassegnare le dimissioni senza dare alcuna motivazione. Dovrà tuttavia rispettare il periodo di preavviso imposto dal CCNL e variabile in base al livello e all’anzianità in azienda. Il periodo di preavviso decorre dalla data in cui le stesse vengono comunicate al datore di lavoro. Questo significa che tra il momento in cui il dipendente comunica all’azienda la sua intenzione di interrompere il rapporto e l’ultimo giorno di lavoro dev’esserci un intervallo di tempo (giorno di calendario) almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo.

Inoltre a pena di inefficacia l’apprendista formalizzerà la sua volontà di risolvere il contratto compilando online dei moduli standard, in autonomia (se dotato di PIN dispositivo INPS) ovvero in caso contrario tramite patronati.

I moduli riporteranno i dati anagrafici dell’apprendista, l’azienda da cui dipende, il tipo di dimissioni (se ordinarie o per giusta causa) e la loro data di decorrenza (cioè il giorno successivo l’ultimo lavorato). Una volta completi i moduli verranno inviati via pec al datore e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di assegnazione.

Dimissioni dell’apprendista stabilizzato (o confermato)

Se l’apprendistato viene stabilizzato a tempo indeterminato, nulla cambia per il dipendente che vuole dimettersi. In questo caso però quello che si risolverà sarà non un rapporto di apprendistato bensì un normale contratto a tempo indeterminato.

Per il resto, il dimissionario dovrà comunque formalizzare la propria volontà di interrompere il rapporto con la procedura delle “dimissioni telematiche”, mentre l’azienda invierà al Centro per l’impiego la comunicazione di cessazione con il modello Unilav. Inoltre, se trattasi di dimissioni per giusta causa è dovuto anche da parte dell’azienda il “ticket licenziamento”.

Revoca dimissioni

Entro 7 giorni dalla data in cui viene trasmesso il modulo, l’apprendista può revocare le dimissioni con le stesse modalità con cui le ha inviate.

Dimissioni apprendista: cosa deve fare l’azienda

Nei casi di dimissioni dell’apprendista, l’azienda deve comportarsi come se si trattasse di un normale dipendente. Questo significa che una volta ricevuto via pec il modulo di dimissioni online o la comunicazione scritta (per chi è in periodo di prova) si dovrà trasmettere al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto a mezzo invio del modello Unilav.

Inoltre, in caso di dimissioni per giusta causa l’azienda dovrà versare all’INPS il cosiddetto “ticket licenziamento” o “contributo aziendale di recesso” destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI.

L’importo è pari a 500,79 euro per ogni anno di lavoro dell’apprendista fino ad un massimo di 3. Per questo per rapporti di durata pari o superiore ai 36 mesi il contributo sarà di 1.502,37 euro.

Per periodi inferiori all’anno il contributo mensile (500,79/12 = 41,73 euro) dovrà essere moltiplicato per i mesi di lavoro. A tal proposito quelli parzialmente lavorati si considerano come interi se superiori ai 15 giorni.

Il contributo dev’essere versato con F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo quello di interruzione del rapporto. Se ad esempio il rapporto è cessato il 12 maggio 2019 la somma dovrà essere versata entro e non oltre il 16 luglio 2019.

Preavviso di dimissioni

Abbiamo anticipato sopra che eccezion fatta per i casi di dimissioni in periodo di prova, l’apprendista deve rispettare il cosiddetto “periodo di preavviso”; questo è inteso come quell’arco temporale intercorrente tra la data di comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno lavorato.

Il preavviso è fissato dal contratto collettivo applicato dall’azienda. La sua durata varia in base al livello e all’anzianità aziendale dell’apprendista / dipendente. Questo segue la logica per cui a livelli di inquadramento elevati riconosciuti a lavoratori a lungo in azienda devono necessariamente corrispondere tempi lunghi per il preavviso; il tutto per consentire all’azienda di riorganizzare l’attività produttiva e / o trovare sostituti.

Ad esempio il CCNL Alimentari – Industria prevede per un dipendente con un livello elevato (1 S e 1) con anzianità in azienda fino a 4 anni un preavviso di 2 mesi. Per gli stessi livelli, se l’anzianità è compresa tra i 5 e i 10 anni il preavviso passa a 3 mesi.

I CCNL di norma stabiliscono che il preavviso debba decorrere non dal momento in cui le dimissioni vengono comunicate all’azienda bensì da una data precisa, come avviene ad esempio con il CCNL Terziario – Confcommercio il quale dispone che i termini di preavviso si calcolano dal 1° o dal 16° giorno del mese. Pensiamo ad un dipendente cui si applica il CCNL Terziario, inquadrato al IV livello con e in azienda da 3 anni. In questo caso il preavviso è pari a 15 giorni di calendario. Se comunica le dimissioni in modalità telematica il 17 maggio 2019, il preavviso decorrerà dal 1° giugno 2019 con ultimo giorno di lavoro il 15 giugno 2019.

Deroghe al preavviso

In deroga a quanto previsto dal CCNL, apprendista e azienda possono accordarsi per un preavviso più lungo; a condizione però che tale possibilità sia prevista dal contratto collettivo e il lavoratore riceva un apposito compenso.

Le parti sono altresì libere di concordare un preavviso inferiore.

Dimissioni dell’apprendista senza preavviso

L’apprendista che si dimette senza rispettare il preavviso stabilito dal CCNL o, in deroga, da un accordo individuale, avrà delle conseguenze di tipo economico. L’azienda infatti potrà trattenergli in busta paga una somma pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse osservato il preavviso.

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Tags: Apprendistato