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di Antonio Maroscia - 12 Ottobre 2015
Con il D. lgs 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni in materia di lavoro), entrato in vigore lo scorso 24 settembre in attuazione del Jobs Act, è stata rivista la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale.
Il Jobs Act, a rafforzamento del contrasto alle dimissioni in bianco, ha introdotto una ulteriore novità, ovvero la compilazione in via telematica delle dimissioni. Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Quest’ultimo decreto dovrà essere emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Nel decreto saranno stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonchè gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione del suddetto modulo di dimissioni telematiche.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
La trasmissione telematica dei moduli di dimissioni e risoluzione consensuale può avvenire sia direttamente a cura del lavoratore, che per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonchè degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i suddetti moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Sono escluse dalla suddetta procedura la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di legge.
Sono inoltre escluse le dimissioni e la risoluzione consensuale dei collaboratori domestici, inoltre dette norme non sono applicabili nel
caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.