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Home»ABC Lavoro»Esonero contributivo triennale, la guida dei CdL

Esonero contributivo triennale, la guida dei CdL

Antonio Maroscia23 Gennaio 20152 Mins Read
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Approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sul nuovo esonero contributivo triennale previsto dalla legge di stabilità 2015

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Fondazione studi Consulenti del Lavoro
Fondazione studi Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato ieri un interessante approfondimento sul nuovo esonero contributivo triennale, i nuovi sgravi per le aziende introdotti con la legge di stabilità 2015 in sostituzione degli sgravi previsti dalla L. 407/90, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Al momento, come sappiamo, l’unico testo di riferimento, in attesa che l’INPS e il Ministero del Lavoro si pronuncino in materia, è l’Art. 1, comma 118 e succ. della Legge di Stabilità 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con questo approfondimento esamina quindi la normativa e i punti di criticità, fornendo le soluzioni per la corretta applicazione della nuova formula assuntiva.

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono previsti importanti esoneri contributivi. Fondazione studi, con questo approfondimento esamina la normativa e i punti di criticità, fornendo le soluzioni per la corretta applicazione della nuova formula assuntiva.

L’art. 1, comma 118 della legge di Stabilità 2015 introduce una forma di riduzione del carico contributivo delle aziende al fine di promuovere forme di occupazione stabile. Sono interessati i datori di lavoro privati indipendentemente dal settore di appartenenza, compreso il settore agricolo (con alcune limitazioni previsto dal successivo comma 119).

La norma facendo riferimento ai “datori di lavoro” attrae nel campo di applicazione della disposizione anche gli studi professionali, anche se organizzati in forma associata. Sono interessate dal provvedimento le aziende private e capitale pubblico in considerazione della natura privata del soggetto giuridico di riferimento.

L’esonero spetta ai datori di lavoro sopra indicati indipendentemente dalle caratteristiche soggettive del lavoratore ed anche se assunto a tempo parziale.

Continua a leggere sul sito della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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