Esenzione dalla visita fiscale: chi ne ha diritto e come ottenere l’esonero dalla reperibilità negli orari delle visite fiscali per dipendenti privati e pubblici? I lavoratori assenti dal lavoro per malattia in linea generale devono sottostare al controllo delle visite fiscali da parte dei medici INPS: solo in alcuni casi è previsto un esonero dalla vista fiscale. Ovvero una esenzione dalla reperibilità, e di conseguenza l’eventuale assenza non è considerata ingiustificata.
Nel momento in cui il lavoratore è malato ha il preciso dovere di avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro della sua assenza e farsi rilasciare dal proprio medico curante il protocollo del certificato telematico inviato all’INPS. Per tutto il periodo della malattia, inoltre, il lavoratore è tenuto a rispettare la reperibilità presso il domicilio comunicato all’INPS perché soggetto ad un’eventuale visita fiscale.
Vediamo invece quando è escluso dall’obbligo di reperibilità e che differenza c’è con l’assenza giustificata dalla vista fiscale.
Indice dei contenuti
Fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale
La visita fiscale è il mezzo attraverso cui può essere effettuato un accertamento sanitario legato alle condizioni di salute del lavoratore.
I controlli possono avvenire durante tutta la settimana ed anche nelle giornate festive, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti del settore pubblico.
Assenza alla visita fiscale
In caso di assenza durante le fasce orarie di reperibilità il medico rilascia un avviso per il lavoratore recante invito a presentarsi direttamente il giorno successivo ad una visita di controllo, questa volta ambulatoriale.
L’assenza in ogni caso viene comunicata all’INPS e conseguentemente al datore di lavoro.
Leggi anche: Assenza a visita fiscale sanzioni
Esonero dalla visita fiscale
La possibilità di esonero dalla visita fiscale, ovvero di esclusione dalle fasce orarie di reperibilità differisce se il lavoratore è nel settore privato o pubblico. Non bisogna confondere inoltre l’esenzione dalla reperibilità con l’assenza giustificata, che vedremo dopo.
L’esonero infatti è riportato già nel certificato medico di malattia INPS rilasciato dal medico curante. Si ricorda inoltre che, come precisato dall’INPS, l’esonero riguarda la reperibilità, ma non il controllo.

» 331,2 KiB - 0 download
Patologie esenti da visita fiscale
L’esenzione viene concessa qualora l’assenza del lavoratore sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria oppure da quelle patologie legate all’invalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Esenzione visita fiscale: dipendenti pubblici
Per i lavoratori del settore pubblico è il DM n. 206/2017 ad indicare quale esonero:
- le patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
- le malattie per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per patologie ascritte alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr n. 834/1981 o per patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto)
- e quelle connesse alla situazione di invalidità civile riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Assenza giustificata alla visita fiscale
Vi sono anche casi in cui non vige nessun esonero dalla visita fiscale, ma l’assenza viene comunque considerata giustificata.
Primo fra tutti vi è il ricovero, in cui per ovvie ragioni si è giustificati in caso di assenza.
Rimane sempre poi la possibilità di un’assenza per giustificato motivo.
Leggi anche: Assenza giustificata alla visita fiscale
Giustificato motivo di assenza
Sono considerati giustificati motivi di assenza durante le fasce di reperibilità:
- i casi di forza maggiore;
- le situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
- la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
- ogni serio e fondato motivo che renda ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio (come specificato dalla Cassazione, con la sentenza n. 10661/2016).
Esemplificando, quindi, possono essere considerati giustificate le assenze dovute a trattamenti terapeutici urgenti, oppure a visite mediche non conciliabili con orari differenti dalle fasce di reperibilità, o altresì il recarsi dal proprio medico per chiudere la malattia e farsi autorizzare il rientro anticipato al lavoro.
In ogni caso il lavoratore deve prestare molta attenzione ad allontanarsi dal proprio domicilio durante l’orario di reperibilità, in particolare perché a seguito dell’assenza non giustificata può essere sanzionato dal datore di lavoro.
Per ovviare a queste situazioni spiacevoli il lavoratore è bene che consulti preliminarmente il proprio contratto di lavoro, in quanto potrebbe specificare come comportarsi in caso di assenza e quale comportamento adottare nei confronti del datore di lavoro.
Argomenti
⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News, Facebook, Twitter o via email