>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Paolo Ballanti - 22 Marzo 2019
Il lavoratore può prendere le ferie durante il periodo di preavviso di dimissioni o di licenziamento? E il datore di lavoro può obbligare il lavoratore ad andare in ferie durante il preavviso? Ci capita spesso nel lavoro di tutti giorni di dover rispondere a queste domande poste nell’uno e nell’altro caso sia dai dipendenti che dalle aziende.
Partiamo dal presupposto che nel contratto di lavoro a tempo indeterminato datore e dipendente possono decidere unilateralmente di interrompere il rapporto, con licenziamento e dimissioni, ma devono anticipare la loro decisione alla controparte entro un determinato periodo di tempo chiamato periodo di preavviso. In sostanza, il periodo di preavviso è quel lasso di tempo che deve obbligatoriamente intercorrere tra la comunicazione dell’intenzione di voler risolvere il contratto e quello che sarà l’ultimo giorno di lavoro. Serve quindi all’azienda per trovare un nuovo lavoratore e al lavoratore per non rimanere senza posto da un momento all’altro.
Fatta questa breve, ma doverosa premessa vediamo ora quando non è dovuto il preavviso e poi cosa dice la legge in merito alla fruizione delle ferie nel preavviso.
Esistono casi in cui il preavviso non è dovuto:
Leggi anche: Malattia durante il preavviso: quali conseguenze
La durata del preavviso è stabilita dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro e cambia a seconda del livello e dell’anzianità aziendale del dimissionario o del licenziato sul presupposto che la funzione del preavviso è quella di permettere alla parte che lo subisce di:
I periodi di preavviso sono disciplinati dai CCNL sul presupposto che a livelli retributivi elevati corrispondono mansioni complesse difficilmente sostituibili dall’azienda in tempi brevi o che mettono in difficoltà il licenziato nel cercare un’altra occupazione per via proprio della retribuzione di importo non trascurabile.
Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente:
Leggi anche: Preavviso di licenziamento: calcolo durata, comunicazione e conseguenze
Per determinati eventi il periodo di preavviso si interrompe:
Datore e dipendente possono però accordarsi per far godere a quest’ultimo le ferie residue durante il periodo di preavviso senza che quest’ultimo si sospenda. Vediamolo nel dettaglio.
La regola generale è che le ferie durante il preavviso ne interrompono la decorrenza. Prendiamo il caso di un impiegato cui si applica il CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio con meno di 5 anni di anzianità in azienda e inquadrato al 3° livello. Questo significa che il suo preavviso in caso di dimissioni è pari a 15 giorni di calendario, decorrenti dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Il dipendente comunica la sua intenzione di dimettersi il 29 ottobre con ultimo giorno di lavoro il 15 novembre. Se nel lasso di tempo 29 ottobre – 15 novembre il dipendente va in ferie per 5 giorni (sempre di calendario) l’ultimo giorno di lavoro viene prorogato per un periodo di pari durata, nello specifico il 20 novembre.
Leggi anche: Dimissioni senza preavviso: come fare e cosa rischia il dipendente
Le ferie durante il preavviso hanno l’effetto di sospenderne la decorrenza, essendo considerato un evento che impedisce:
In deroga all’effetto sospensivo, la parte che subisce il recesso può chiedere che le ferie residue siano godute durante il preavviso, senza che ciò posticipi l’ultimo giorno di lavoro:
In entrambi i casi, la richiesta dev’essere firmata per ricevuta e accettazione dalla controparte.
In condizioni normali è l’azienda a decidere la collocazione temporale e il periodo di ferie, tenendo conto da un lato delle esigenze aziendali e dall’altro di quelle personali dei dipendenti.
Leggi anche: Licenziamento senza preavviso: cause e conseguenze
Riportiamo un fac-simile di richiesta fruizione ferie da parte del dipendente:
Dipendente
Spett.le azienda
Oggetto: richiesta ferie durante il periodo di preavviso
Il sottoscritto dipendente dell’azienda dal _____________ in relazione alla comunicazione di licenziamento del _____________, ultimo giorno di lavoro il _____________, chiede di fruire delle ferie residue alla data della presente nel periodo dal _____________ al _____________ e di mantenere come ultimo giorno quello indicato nella suddetta lettera di licenziamento nel rispetto del periodo di preavviso fissato dal CCNL _____________ in relazione al livello retributivo e anzianità aziendale.
Firma del dipendente
Firma del datore di lavoro
Per ricevuta e accettazione
Aggiungiamo anche un fac-simile di collocamento in ferie da parte dell’azienda.
Azienda
Spett.le Dipendente
Oggetto: collocamento in ferie.
La scrivente azienda in relazione alla comunicazione telematica di dimissioni pervenutaci via PEC con decorrenza dal _____________ Le comunica la decisione di collocarla in ferie dal _____________ al _____________ e di mantenere come ultimo giorno di lavoro il _____________ precedentemente comunicato nel rispetto del periodo di preavviso fissato dal CCNL _____________ per il suo livello retributivo e anzianità aziendale.
Firma del datore di lavoro
Firma del dipendente
Per ricevuta e accettazione
Nei casi di ferie durante il preavviso di licenziamento o dimissioni non è dovuta l’indennità sostitutiva. Che consiste in:
L’indennità è pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se questi avesse regolarmente lavorato durante il preavviso, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima (se prevista).
Le competenze o le trattenute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso sono dovute anche quando lo stesso è in parte concesso. Ad esempio 10 giorni di preavviso su un totale di 30 giorni di calendario.
Quanto detto finora relativamente alle ferie vale anche per i permessi retribuiti come Rol ed ex festività. Questo significa che previo accordo azienda – dipendente nel corso del preavviso il lavoratore può assentarsi in permesso, senza che ciò posticipi l’ultimo giorno di lavoro già comunicato.