X

Il contratto di formazione lavoro

Il contratto di formazione lavoro è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che impone al datore di lavoro di fornire, oltre alla retribuzione, una formazione lavorativa specifica.


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 30 Luglio 2010

Il contratto di formazione lavoro è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che impone al datore di lavoro di fornire, oltre alla classica retribuzione a carattere pecuniario, una formazione lavorativa specifica.

Il Contratto di Formazione e Lavoro può essere stipulato:

Attualmente il contratto di formazione lavoro (CFL) può essere utilizzato solo dalle Pubbliche amministrazione mentre, per quanto riguarda le imprese, tale forma di contratto è sostituita dal contratto di inserimento. Destinatari sono i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni.

Il CFL, alla sua scadenza può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato e può essere stipulata sia a tempo pieno che a tempo parziale. All’interno del Contratto Formazione Lavoro è previsto un periodo di prova, la cui durata è stabilita dagli accordi sindacali.

Per la stipula del contratto è richiesta la forma scritta ad substantiam: in mancanza il lavoratore è assunto a tempo indeterminato. Copia del contratto e del relativo progetto formativo devono essere consegnate al lavoratore al momento dell”assunzione. In caso contrario il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Non sono previsti limiti numerici all’inserimento di giovani tramite CFL.

“Il datore di lavoro redigere un progetto formativo in cui devono essere specificati:

Esistono dei vantaggi per questa forma contrattuale:

E’ prevista inoltre, una riduzione del 25% dei contributi. I lavoratori assunti con CFL possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione con un minor onere contributivo. Tali benefici vengono corrisposti direttamente, durante l’intera durata del contratto. I lavoratori assunti con tale contratto sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti collettivi.

Il lavoratore ha diritto alla sospensione del rapporto ed ai relativi trattamenti previdenziali; il rapporto viene poi prorogato per un periodo pari alla sospensione; le intese sindacali prevedono normalmente un periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio inferiore a quello del contratto collettivo di categoria e proporzionalmente alla durata del contratto di formazione.

Fonte: www.portalelavoro.regione.lazio.it

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Categories: ABC Lavoro
Tags: CCNLlavoro