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Home»ABC Lavoro»Indennità di congedo parentale, novità dopo il Jobs Act

Indennità di congedo parentale, novità dopo il Jobs Act

Redazione Lavoro e Diritti25 Marzo 20163 Mins Read
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Con il D.Lgs. 81/2015 in attuazione del Jobs Act, è stata introdotta un'interessante novità in ambito di indennità di congedo parentale

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Indennità di congedo parentale
Famiglia

Le famiglie italiane con bambini possono tirare un sospiro di sollievo! Il Governo Renzi ha notevolmente esteso la possibilità di fruire del congedo parentale. Con un Decreto attuativo del Jobs Act, D.Lgs. 81/2015, è stata introdotta un’interessante novità in ambito di astensione da lavoro per congedo parentale.

Quest’ultimo è stato esteso fino ai 12 anni d’età del bambino contro gli 8 anni d’età precedenti e l’indennità Inps del 30% fruibile fino ai 3 anni d’età spetta per i congedi richiesti fino ai 6 anni d’età del figlio. Il numero dei mesi non cambia, ma cambiano gli anni di età del bambino in cui è possibile fruirne. Il congedo parentale è pari a 10 mesi di astensione per entrambi i genitori, aumentabili ad 11 mesi, con il diritto ad una indennità dell’Inps che scattava fino ai 3 anni di vita del bambino.

La madre può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato (congedo parentale anche ad ore) non superiore a 6 mesi, il padre (congedo di paternità) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi. In ogni caso entrambi non devono accumulare più di 10 mesi, aumentabili ad 11 mesi.

In materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è stato approvato anche un altro decreto attuativo della L. n.183/2014, il D.Lgs. 23/2015 entrato in vigore il 7 marzo 2015, che introduce una serie di news per quanto concerne i congedi parentali ovvero la cosiddetta ex “astensione facoltativa”.

Indennità di congedo parentale fino a 6 anni del bambino.

Il congedo parentale parzialmente retribuito (al 30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito, di conseguenza, vista l’estensione del congedo parentale, dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni.

Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.

Il congedo di paternità viene esteso a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto. Viene estesa in particolare la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. In particolare per le adozioni di lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è previsto che: “in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

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