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di Paolo Ballanti - 13 Ottobre 2022
Cos’è, cosa prevede e quali sono le agevolazioni di cui alla Legge 104 articolo 3, comma 1? La Legge 5 febbraio 1992 numero 104 denominata “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti” delle persone con handicap ha tra i suoi obiettivi quello di predisporre una serie di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale oltre a tutelare giuridicamente ed economicamente i soggetti con disabilità.
Gli stessi principi sono stati ripresi da altri interventi normativi che hanno introdotto, negli anni, una serie di agevolazioni fiscali, concretizzatesi soprattutto nel riconoscimento di particolari detrazioni Irpef (il cui compito è quello di abbattere il carico fiscale) o aliquote IVA ridotte al 4%, in luogo della percentuale ordinaria al 22%.
Per individuare i soggetti aventi diritto ai benefici di legge, l’articolo 3, comma 1 stabilisce che è “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Lo stato di disabilità in parola è accertato da un’apposita Commissione ASL, previa domanda del soggetto interessato e si differenzia, peraltro, da quanti si trovano nella situazione di gravità descritta dal successivo comma 3 del medesimo articolo 3. Tali si considerano le persone con minorazione, singola o plurima, in grado di ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, in modo “da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Analizziamo ora in dettaglio le principali misure di favore per i soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104 articolo 3, comma 1.
La normativa (articolo 11, comma 2, lettera c, Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66) stabilisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno, tra gli altri, la “lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile” ai sensi della Legge numero 104/1992.
Sempre il Decreto numero 66/2003, qualifica il “lavoro notturno” come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Per quanto riguarda il settore auto, sono previste una serie di agevolazioni fiscali e non, riservate a persone:
Prevista una detrazione fiscale corrispondente al 19% del costo sostenuto per l’acquisto di mezzi di locomozione, nuovi o usati.
La detrazione dev’essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro; inoltre spetta una sola volta nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).
L’acquisto di autovetture, nuove o usate, con cilindrata fino a:
sconta un’IVA al 4%, applicabile anche per l’acquisto di optional e le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità.
Gli stessi veicoli ammessi al beneficio dell’aliquota IVA ridotta possono essere esentati dal pagamento del bollo.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato presenti una nuova istanza e trasmetta nuovamente la documentazione necessaria.
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA, richiesta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
Per quanto riguarda le agevolazioni sulle spese sanitarie bisogna distinguere fra detrazioni con e senza franchigia.
Le spese mediche sostenute dal contribuente conferiscono in generale il diritto ad una detrazione fiscale, calcolata in misura pari al 19% delle somme pagate eccedenti la franchigia di 129,11 euro.
A beneficiare della misura è il soggetto che ha effettivamente sostenute le spese nell’interesse proprio e / o delle persone fiscalmente a carico.
Possono accedere alla detrazione i costi sostenuti, ad esempio, per:
Sono ammesse alla detrazione del 19%, senza applicazione della franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
La detrazione è estesa ai familiari che hanno sostenuto gli oneri in parola per il familiare fiscalmente a carico.
Un’altra detrazione, sempre al 19%, riguarda le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione dev’essere calcolata su un ammontare di spesa fino a 2.100 euro. E’ riservata ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro.
Sulle caratteristiche dell’autosufficienza, si ricorda che la stessa:
La misura fiscale in parola, peraltro garantita anche alle spese sostenute per il familiare non autosufficiente (a prescindere se a carico o meno) è estesa ai casi di assistenza garantita da:
Il tetto di spesa dev’essere peraltro da intendersi riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero di soggetti che prestano l’assistenza.
Da ultimo, è opportuno precisare che la detrazione in parola è cumulabile con la deducibilità dal reddito imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (ad esempio, colf, baby-sitter ed assistenti delle persone anziane).
La deducibilità opera con riferimento ai contributi a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
Le persone con disabilità possono farsi carico di un’IVA al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) per:
Con riferimento all’ultimo punto, deve comunque trattarsi di sussidi a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio.
Gli interventi diretti ad eliminare le barriere architettoniche possono accedere ad una serie di agevolazioni:
Alleghiamo infine il testo in PDF della Legge 104 così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.