La Legge 104 92 (testo PDF a fondo pagina) dal titolo “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” fornisce all’articolo 3 comma 3 la definizione di “portatore di handicap grave”. Tale si considera il soggetto colpito da una: “minorazione, singola o plurima” che abbia “ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Di conseguenza, il portatore di handicap grave presenta una condizione di salute meritevole di una tutela rafforzata rispetto a coloro che, definiti dalla Legge 104/92 articolo 3 comma 1 come persone affette da handicap, presentano una: “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Analizziamo nel dettaglio come attestare la disabilità grave ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3 e quali diritti ed agevolazioni comporta, tanto in ambito del lavoro quanto dal punto di vista fiscale e dei vari aiuti economici.
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Legge 104 articolo 3 comma 3: riconoscimento dell’handicap grave
Competenti a stabilire se il soggetto interessato è o meno portatore di handicap sono le Commissioni medico – legali istituite presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate da un medico dell’INPS.
L’iter di riconoscimento dell’invalidità prevede:
- Il rilascio all’interessato di un certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore, trasmesso online all’INPS;
- L’invio, sempre all’INPS, della richiesta di riconoscimento dell’invalidità;
- La convocazione dell’interessato alla visita per l’accertamento dell’handicap, da parte della Commissione medica;
- Il rilascio del verbale di visita con indicazione, in caso di handicap grave, della dicitura “disabile ai sensi dell’articolo 3 comma 3 Legge 104/1992”.
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Legge 104 art. 3 comma 3: diritti e agevolazioni per disabili e familiari
Come detto in premessa i portatori di handicap grave di cui alla Legge 104 art. 3 comma 3 e i loro familiari che li assistono, hanno diritto ad una serie di prestazioni e agevolazioni sia in ambito lavorativo che fiscale, quali permessi retribuiti e congedi. Ecco le principali.
Permessi mensili retribuiti
I portatori di handicap grave maggiorenni hanno diritto (L. n. 104/92) di fruire mensilmente di permessi retribuiti dall’INPS (i cui importi sono anticipati in busta paga dal datore di lavoro) in misura pari a:
- 2 ore giornaliere;
- In alternativa 3 giorni in successione o frazionati.
Familiari
A condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private), i familiari del soggetto gravemente disabile hanno diritto (L. n. 104/92) di assentarsi dal lavoro usufruendo di 3 giorni al mese di permessi economicamente coperti dall’INPS, con anticipo delle somme in busta paga da parte dell’azienda.
Il diritto ai permessi mensili spetta ad unico familiare al fine di prestare assistenza al medesimo portatore di handicap, cosiddetto “referente unico”.
In ordine di priorità, i soggetti che potenzialmente, previa domanda all’INPS, possono fruire dei permessi sono:
- Genitori;
- Coniuge (o parte dell’unione civile);
- Convivente;
- Parenti ed affini entro il 2° grado.
Il diritto ai permessi è esteso ai parenti entro il 3° grado se i genitori, il coniuge o il convivente, in alternativa:
- Hanno compiuto 65 anni di età;
- Sono affetti da patologie invalidanti;
- Sono deceduti o mancanti.
Congedo straordinario
I lavoratori dipendenti familiari di persona con handicap grave possono inoltrare domanda all’INPS al fine di ottenere un congedo straordinario dal lavoro, la cui durata massima complessiva è 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente.
Nel corso del congedo la retribuzione è a carico dell’INPS, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Il diritto all’assenza in questione spetta ad un solo lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile, in ordine di priorità:
- Coniuge o parte dell’unione civile convivente;
- Genitori;
- Figlio convivente;
- Fratelli o sorelle conviventi;
- Parenti o affini entro il 3° grado.
In particolare, se l’avente diritto in via prioritaria manca, è deceduto o colpito da patologie invalidanti, la possibilità di accedere al congedo passa a chi rientra nella categoria successiva.
Sede di lavoro e trasferimento
I lavoratori aventi diritto ai permessi retribuiti (L. n. 104/92) sopra citati:
- Possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
- Non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad altra sede aziendale, fatti salvi i casi di incompatibilità della permanenza del lavoratore in sede.
Sull’ultimo punto la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che il trasferimento può essere disposto allorché la presenza del dipendente generi tensioni o contrasti, con conseguenze negative sul regolare svolgimento dell’attività produttiva e lavorativa.
I diritti del lavoratore in merito a scelta della sede di lavoro e trasferimento sorgono dal momento in cui si presenta all’INPS la domanda volta ad ottenere l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti.
Legge 104 art. 3 comma 3: benefici, aiuti economici e agevolazioni fiscali
La Legge 104 prevede inoltre per i portatori di handicap grave e loro familiari, agevolazioni per l’auto, per le spese mediche e di assistenza e altri aiuti economici, sussidi e agevolazioni fiscali generiche.
Figli a carico
Prevista una maggiorazione nel calcolo delle detrazioni fiscali a beneficio di coloro che hanno un figlio a carico portatore di handicap, riconosciuto come tale dall’apposita Commissione medica dell’ASL ai sensi della Legge n. 104/1992.
Rispetto alla detrazione – base, pari rispettivamente a:
- 220,00 euro il figlio ha un’età inferiore a 3 anni;
- 950 euro per il figlio di età pari o superiore a 3 anni;
in relazione al figlio portatore di handicap gli importi citati sono maggiorati di 400 euro, portando il valore a 1.620 e 1.350 euro.
Il calcolo della detrazione effettivamente spettante avviene moltiplicando la detrazione – base per il risultato di (95.000 – reddito complessivo del contribuente) / 95.000.
Agevolazioni auto
In favore di talune categorie di disabili gravi sono previste agevolazioni fiscali legate al settore auto.
Le misure di favore sono infatti riservate a:
- Sordi e non vedenti;
- Disabili con handicap psichico o mentale destinatari dell’indennità di accompagnamento;
- Portatori di handicap grave con limitazione della capacità di deambulazione, affetti da pluriamputazioni ovvero con ridotte o impedite capacità motorie.
Sono altresì ricompresi tra i beneficiari coloro che, in quanto familiari, hanno fiscalmente a carico il disabile.
Le agevolazioni riconosciute sono:
- Detrazione pari al 19% del costo sostenuto (calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro) per l’acquisto di mezzi di locomozione, ivi comprese le spese di riparazione;
- IVA agevolata al 4% per l’acquisto di autovetture nuove o usate, entro determinati limiti di cilindrata;
- Esenzione totale e permanente dal pagamento del bollo (anche in tal caso sono applicati limiti di cilindrata);
- Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i passaggi di proprietà riguardanti veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili.
Spese mediche
Le spese mediche e l’acquisto di mezzi di ausilio portano in dote una detrazione IRPEF calcolata sul 19% del costo sostenuto, eccedente la franchigia di 129,11 euro (valida per tutto il periodo di imposta).
Tra gli oneri su cui si applica integralmente la detrazione al 19% (senza decurtare l’importo di 129,11 euro) si segnalano:
- Trasporto in ambulanza del disabile;
- Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
- Mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione e sollevamento dei disabili.
Addetti all’assistenza
I costi per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, possono essere portati in detrazione.
Quest’ultima è calcolata applicando il 19% su un importo non superiore a 2.100 euro ed a condizione che il reddito complessivo del contribuente non ecceda i 40 mila euro.
Assegno di accompagnamento
Anche se viene riconosciuto il possesso del requisito di gravità per richiedere i benefici dell’art. 3, comma 3 non dà automatico diritto all’assegno di accompagnamento.
Per richiedere l’accompagnamento è necessaria un’apposita visita e, quindi, per aver diritto ad assegni economici erogati dall’INPS è necessario richiedere il certificato di invalidità. Questo certificato viene redatto a seguito di una visita specialistica da parte di medici competenti in materia di disabilità e accompagnamento.
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Legge 104 articolo 3 comma 3: altre agevolazioni
Sempre in tema di misure fiscali di favore per i portatori di handicap si segnalano:
- Deducibilità dal reddito dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) sino ad un massimo di 1.549,37 euro;
- IVA agevolata al 4% per l’acquisto di auto e altri mezzi necessari alla deambulazione, all’accompagnamento ed al sollevamento dei disabili;
- Detrazioni fiscali IRPEF calcolate sul 19% del costo sostenuto per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici destinati a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione, cui si aggiunge anche l’IVA al 4%;
- Detrazione IRPEF del 50% (ridotta al 36% dal 1° gennaio 2022) per gli interventi di ristrutturazione edilizia destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, da calcolare su un importo non superiore a 96 mila euro, limite diminuito a 48 mila euro dal 1° gennaio 2022;
- Detrazione del 19% delle spese sostenute per polizze assicurative che coprono il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, con un importo detraibile non superiore a 530 euro (750 euro per i portatori di handicap grave);
- infine imposta sulle successioni applicata sulla parte dell’eredità (o della donazione) eccedente 1.500.000,00 euro.
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Legge 104 art 3 comma 3 testo
Alleghiamo infine il testo in PDF della Legge 104 così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 - Testo Gazzetta Ufficiale (254,3 KiB, 13.562 hits)