La circolare 139 dell’INPS fornisce le istruzioni amministrative per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in seguito alle disposizioni del Decreto Ministeriale 95442. Vediamo la seconda parte.
Il Decreto Ministeriale 95442 individua i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO).
La circolare 139 dell’INPS, successiva al messaggio 2908 dello stesso Istituto, fornisce le istruzioni amministrative per la concessione della CIGO secondo le nuove disposizioni che si applicano alle domande presentate dal 29.06.2016.
Esamineremo brevemente la seconda parte della circolare che riporta alcune precisazioni sull’attività istruttoria delle domande di CIGO. Per un esame completo della procedura si rimanda al testo integrale che potete trovare a fondo pagina.
Leggi anche: Il nuovo procedimento di concessione della CIGO – I° Parte
Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
In materia di CIGO la Legge di Stabilità 2016 (vedi Legge 208 del 2015) attraverso l’art. 1, commi 308 e 309, ha in parte modificato quanto previsto dal D.Lgs 148/2015, quello cioè sul riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act.
Queste modifiche hanno un impatto anche sui profili disciplinatori illustrati nella circolare INPS 197 del 2015, nello specifico:
- a partire dalle domande di CIGO presentate dal 01.01.2016 per gli eventi oggettivamente non evitabili viene escluso in tutti i settori il rispetto del requisito di anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni;
- restano definitivamente escluse dall’applicazione delle norme sulla Cassa Integrazione Guadagni le imprese elencate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota 5359 del 2015 richiamata dalla circolare INPS 197 del 2015 (vedi par. 2.1).
Eventi oggettivamente non evitabili
L’art. 12, comma 4, del D.Lgs 148/2015 prevede che per la durata complessiva delle 52 settimane nel biennio mobile non vengano presi in considerazione i periodi di CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili.
La circolare 139 precisa quindi che:
- questa esclusione ha effetto soltanto ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile, i periodi di CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili devono essere invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (vedi art. 4, comma 1, D.Lgs 148/2015);
- i periodi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili vanno contemplati ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (vedi art. 12, comma 5, D.Lgs 148/2015), essendo un limite di carattere quantitativo legato alle ore di integrazione salariale autorizzabili.
Costituiscono eccezione a quanto sopra le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini e le imprese industriali ed artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo.
La circolare 139 precisa inoltre, a chiarimento del messaggio 779 del 2016, che ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide e devono avere come oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite.
Calcolo dell’anzianità di effettivo lavoro
Ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs 148/2015 si precisa che:
- vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto sono giornate comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità;
- in caso di cambio di qualifica del lavoratore l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario, pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione indipendentemente dalla qualifica posseduta in precedenza dal lavoratore.
L’unità produttiva
La corretta identificazione dell’unità produttiva è fondamentale ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO essendo il parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti.
La circolare 139 riporta quindi gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che vanno autocertificate dalle aziende, e sono:
- con l’autonomia organizzativa l’azienda dichiara che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il complesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta. L’unità produttiva deve inoltre avere, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più adatte alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità;
- con l’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa di esso, l’azienda dichiara che il complesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di soli scopi strumentali, sia rispetto ai fini generali dell’impresa, sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva;
- l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.
La circolare 139 specifica poi il caso dei cantieri edilizi e affini. Più in generale viene precisato che per dar seguito a quanto sopra l’INPS può ricorrere a controlli automatizzati e di tipo amministrativo oppure attraverso visita ispettiva.
Ferie e CIGO
In materia di fruizione delle ferie residue e CIGO la circolare 139 richiama il parere espresso attraverso l’interpello 19 del 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (vedi anche messaggio INPS 9268 del 2012).
Nella sospensione totale dell’attività lavorativa (a zero ore), sono state date indicazioni interpretative sulla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di CIGO posticipando il godimento delle ferie annuali residue già maturate alla data di richiesta del trattamento. Il datore di lavoro, autorizzato ad un periodo di CIGO, deve comunque concedere nel corso dell’anno di maturazione le 2 settimane di ferie previste per i lavoratori dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003.
Viene precisato inoltre che l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
In caso invece di CIGO parziale il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto deve essere garantito al lavoratore il ristoro psicofisico correlato all’attività svolta anche in misura ridotta.
Circolare INPS numero 139 del 01-08-2016 (311 bytes, 800 hits)
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