Le vittime di violenza di genere che sono costrette a lasciare il proprio lavoro per tutelare la propria sicurezza potranno accedere alla NASpI anche in caso di dimissioni. È questo il chiarimento contenuto nel messaggio INPS n. 2540 del 3 agosto 2026, che recepisce il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La novità rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori e delle lavoratrici che, a causa di atti persecutori, stalking o altre forme di violenza, non sono più nelle condizioni di proseguire il rapporto di lavoro, pur se le minacce provengono da persone estranee all’ambiente lavorativo.
Quando le dimissioni non sono considerate volontarie
La NASpI spetta normalmente solo nei casi di perdita involontaria del lavoro. Tuttavia, la normativa già prevede alcune eccezioni, tra cui le dimissioni per giusta causa.
Secondo il Ministero del Lavoro, anche le situazioni di violenza di genere possono rientrare in questa fattispecie quando rendono oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2119 del Codice civile.
Il principio si fonda anche sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui la disoccupazione può essere considerata involontaria quando le dimissioni sono determinate dal comportamento di un altro soggetto e non da una libera scelta del lavoratore.
INPS: Messaggio numero 2540 del 03-08-2026 (123,4 KiB, 0 hits)
Violenza anche fuori dal luogo di lavoro
Uno degli aspetti più significativi del chiarimento riguarda l’origine delle violenze.
Non è infatti necessario che gli episodi persecutori si verifichino all’interno dell’azienda o siano commessi dal datore di lavoro o dai colleghi.
Il Ministero richiama la Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle donne dalla violenza e precisa che anche gli atti provenienti da soggetti esterni all’ambiente lavorativo possono integrare una giusta causa di dimissioni, purché esista un collegamento concreto con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Quando spetta realmente la NASpI
Il riconoscimento dell’indennità non è automatico.
L’INPS chiarisce che non basta dimostrare di essere vittima di violenza o di stalking. Occorre invece che esistano situazioni:
- oggettive;
- documentate;
- strettamente collegate al rapporto di lavoro.
In particolare, deve emergere che le violenze abbiano compromesso il benessere psicofisico della persona oppure abbiano reso impossibile raggiungere il luogo di lavoro in condizioni di sicurezza.
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L’esempio delle molestie durante il tragitto casa-lavoro
Nel messaggio l’INPS riporta un esempio molto concreto.
Può configurarsi la giusta causa quando una lavoratrice o un lavoratore subisce molestie, minacce o atti persecutori nel consueto percorso tra casa e lavoro, tanto da non poter più recarsi in azienda senza mettere a rischio la propria incolumità.
In una situazione del genere, le dimissioni non rappresentano una scelta libera, ma un vero e proprio atto di autodifesa, finalizzato a salvaguardare la propria sicurezza personale. Per questo motivo la cessazione del rapporto viene equiparata alla disoccupazione involontaria, consentendo l’accesso alla NASpI.
Una valutazione caso per caso
L’Istituto precisa comunque che ogni domanda dovrà essere valutata singolarmente.
Sarà necessario verificare la presenza di elementi concreti e documentabili che dimostrino il nesso tra le violenze subite e l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività lavorativa.
Solo in presenza di queste condizioni le dimissioni potranno essere considerate per giusta causa, con il conseguente diritto all’indennità di disoccupazione.
Cosa succede dopo il riconoscimento della NASpI
Una volta riconosciuta l’indennità, il lavoratore segue il percorso previsto per tutti i beneficiari della NASpI.
Tra gli adempimenti rientrano:
- l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
- la sottoscrizione del Patto di Servizio presso il Centro per l’Impiego competente;
- la possibilità di accedere gratuitamente ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, compreso il progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, finalizzato a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro.
Una tutela più ampia per le vittime
Con questo chiarimento, Ministero del Lavoro e INPS ampliano la tutela riconosciuta alle vittime di violenza di genere, riconoscendo che, in determinate circostanze, la necessità di abbandonare il lavoro per proteggere la propria vita o la propria sicurezza non può essere considerata una scelta volontaria.
Resta però fondamentale che il collegamento tra gli episodi di violenza e l’attività lavorativa sia dimostrabile con elementi oggettivi e adeguatamente documentati, così da consentire una corretta applicazione della disciplina sulle dimissioni per giusta causa e sull’accesso alla NASpI.
