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Patto di prova: cos’è e come funziona il periodo di prova nel contratto di lavoro

Cos'è il periodo di prova, quanto dura e come funziona? Ecco le risposte a queste e ad altre domande in questa guida all'istituto del patto di prova.


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di - 17 Luglio 2018

Il periodo di prova è un lasso di tempo, previsto nel c.d. patto di prova contenuto per iscritto nel contratto di lavoro, in cui datore e lavoratore verificano la reciproca convenienza alla conclusione del rapporto di lavoro definitivo. Si tratta di un istituto giuridico disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile che lo definisce come assunzione in prova del prestatore di lavoro. La durata della prova è stabilita generalmente dai contratti collettivi nazionali e varia a seconda della qualifica e delle mansioni da ricoprire.

Durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Si può comunque stabilire che questa si svolga per un periodo di tempo minimo, in questo caso il recesso può avvenire solo al termine di questo tempo prestabilito. Vediamo insieme cos’altro c’è da sapere su questo importante istituto del diritto del lavoro.

Periodo di prova, quanto dura

Come anticipato in premessa non c’è una durata minima prestabilita per il patto di prova; questa varia a seconda del CCNL, delle mansioni da svolgere e il ruolo che dovrà ricoprire il lavoratore. Normalmente lo scopo del datore di lavoro sarà quello di valutare il lavoratore in base alle sue abilità e competenze necessarie per svolgere un determinato lavoro, mentre lo scopo del lavoratore è quello di comprendere le condizioni di lavoro, come si svolge la prestazione e l’interesse personale verso il ruolo assegnato. Pertanto la prova dovrà svolgersi in un lasso di tempo congruo per permettere ad entrambi di raggiungere i propri scopi.

Patto di prova contratto a tempo indeterminato

La legge stabilisce comunque che questo periodo può essere concordato per iscritto fra le parti, ma non potrà mai eccedere l’intervallo stabilito dai contratti nazionali e comunque non potrà mai andare oltre i 6 mesi. Ad esempio la durata massima del patto di prova nel commercio per un contratto a tempo indeterminato è la seguente:

Inquadramento Quadri e Primo Livello Secondo e Terzo Livello Quarto e Quinto Livello Sesto e Settimo Livello
Periodo di prova 6 mesi 60 giorni 60 giorni 45 giorni

Periodo di prova contratto a tempo determinato

Discorso diverso invece vale per l’assunzione in prova nel contratto a termine; in questo caso infatti la legge stabilisce che nel contratto individuale di lavoro può essere inserita la clausola relativa alla prova.

Se la durata di questo lasso di tempo non è prevista dal contratto collettivo, questa può essere calcolata riproporzionandola alla durata del contratto a termine; tuttavia la legge stabilisce che non è in nessun caso ammessa la prova di durata pari a quella del rapporto stesso.

Patto di prova, come funziona

Tutto ciò premesso il patto di prova per essere valido e legittimo dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Dimissioni o licenziamento in prova

Come detto in premessa quindi durante il periodo prova sia il lavoratore che il datore possono recedere dal contratto senza dare nessun preavviso e senza alcuna motivazione; si parla in questo caso di licenziamento in prova o dimissioni durante la prova.

Dimissioni o licenziamento al termine della prova

Discorso diverso è il caso in cui si fissa una durata minima della prova, in questo caso infatti si potrà terminare il rapporto solo al termine della prova; si parla quindi di licenziamento al termine della prova o dimissioni al termine della prova.

Periodo di prova, cosa sapere

Sia che si sia fissato un lasso di tempo minimo o meno, il recesso avverrà per:

  1. dimissione durante il periodo di prova;
  2. licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

Il licenziamento in questi casi non prevede la forma scritta, si parla infatti di licenziamento ad nutum, letteralmente cioè con un solo cenno. Anche le dimissioni non seguono la normale procedura, infatti non sono previste le dimissioni online del lavoratore in prova, basta in questo caso una lettera di dimissioni consegnata per iscritto al datore di lavoro.

Altro caso particolare riguarda il licenziamento in prova della lavoratrice madre; in questo caso infatti è possibile fare il licenziamento anche senza giusta causa e questo non potrà essere impugnato. Stesso discorso per le dimissioni, che in questo intervallo di tempo non andranno convalidate presso la DTL anche se date nel periodo tutelato.

La clausola sulla prova potrà essere apposta anche in un nuovo contratto con lo stesso datore di lavoro; purchè le mansioni da svolgere siano completamente diverse dalle precedenti, oppure a patto che sia passato un lasso di tempo molto ampio e sono quindi cambiate le condizioni del lavoro e del lavoratore.

Infine il patto di prova può essere previsto anche:

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Tags: patto di provaperiodo di prova