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Permessi elettorali: cosa sapere su assenze e riposi compensativi elezioni

Come funzionano i permessi elettorali per i lavoratori dipendenti? Ecco come devono comportarsi i lavoratori impegnati nei seggi.


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di - 6 Settembre 2022

In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre oggi tratteremo un argomento di grande attualità, ovvero le assenze per elezioni, i permessi elettorali e i riposi compensativi per i lavoratori dipendenti impegnati come scrutatori, segretari e presidenti di seggio, rappresentanti di lista nelle elezioni.

In questa guida vedremo cioè come devono comportarsi i lavoratori che si trovano a prestare servizio nei seggi per le elezioni politiche del 2022, ma lo stesso discorso vale anche per le europee, le amministrative e i vari referendum.

Riposi e permessi elettorali elezioni 2022: a cosa servono

Per il corretto svolgimento delle elezioni infatti vi è normalmente un vero e proprio esercito di persone impegnate nelle operazione di voto. Molti sono disoccupati, altri sono professionisti o partite IVA, ma tantissimi invece saranno i lavoratori dipendenti che si troveranno ad espletare ruoli quali:

In particolare i lavoratori dipendenti impegnati nei seggi hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni a partire dal giorno prima la data delle elezioni e fino al giorno dello scrutinio dei voti. In questi giorni quindi il loro posto di lavoro è tutelato e hanno altresì diritto alla retribuzione.

Questo discorso vale:

Quali sono i permessi elettorali per lavoratori dipendenti

Partiamo dal presupposto che in linea di principio tutti i giorni di assenza dovuti all’espletamento degli incarichi sopra elencati, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Bisogna poi fare alcune distinzioni in base ai giorni in cui si svolgono le votazioni prima e lo spoglio poi. Capita spesso infatti che le elezioni si tengano la domenica e il lunedì, oppure che le operazioni di spoglio durino fino al giorno successivo le votazioni. Vediamo quindi come considerare le giornate lavorative, quelle non lavorative e i festivi. Precisiamo infine che le votazioni riconosciute sono le comunali, regionali, nazionali e referendum.

Permessi per votazioni giornate lavorative

Si considerano giornate lavorative normalmente quelle del lunedì e del martedì (quando ad esempio si vota fino al lunedì e lo spoglio si conclude il martedì, ovvero dopo le ore 24.00). In base al calendario settimanale lavorativo del lavoratore possono essere considerate giornate lavorative anche il sabato e la domenica, quando i riposi cadono in altri giorni della settimana.

Relativamente a queste giornate il permesso elettorale consiste nell’assenza dal lavoro con retribuzione normale. Questo significa che la giornata di lavoro va retribuita normalmente, anche se le operazioni di voto durano per poche ore e non si arriva quindi alle ore lavorative.

Permessi elettorali domeniche e giornate festive

Normalmente la giornata festiva corrisponde alla domenica. Potrebbero comunque capitare anche altri tipi di festività, quali ad esempio le festività patronali della propria città, oppure le festività nazionali. Inoltre in caso di settimana corta va considerato anche il sabato al pari della domenica. Per queste giornate i permessi elettorali consistono in un riposo compensativo che il lavoratore potrà utilizzare normalmente dopo il termine delle operazioni elettorali. Ad esempio se le operazioni di voto terminano il lunedì, il lavoratore si può assentare anche il martedì.

Questa giornata potrebbe anche essere monetizzata, cioè azienda e lavoratore, al posto della giornata di risposo compensativo decidono di inserire in busta paga una giornata lavorativa in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Riposo compensativo elezioni

Il lavoratore ha quindi diritto al cosiddetto “riposo compensativo elezioni” se presta servizio per le operazioni di seggio la domenica o il sabato nel caso di settimana corta lavorativa. I giorni di risposo compensativo dovranno essere richiesti immediatamente dopo le operazioni elettorali, in accordo con il capo del personale o del datore di lavoro.

Elezioni in giornate non lavorative

Per giornata non lavorativa si intende generalmente il sabato per i lavoratori con settimana lavorativa corta, che lavorano cioè dal lunedì al venerdì.

In questo caso i permessi elettorali consistono, come per la domenica e i festivi in un recupero di una giornata di riposo compensativo; oppure con la monetizzazione di una giornata lavorativa in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Sintesi dei permessi per elezioni

Ecco un breve riepilogo di permessi elettorali dipendenti privati e pubblici e riposi compensativi elezioni:

Quali sono i documenti da consegnare al datore di lavoro

Tutte le assenze del lavoratore dipendente per motivi sopra elencati, devono essere giustificate al datore di lavoro tramite presentazione di apposita documentazione.

  1. per prima cosa si dovrà esibire la chiamata ai seggi, ovvero la nomina a presidente, segretario, scrutatore o rappresentante.
  2. successivamente si dovrà esibire questo documento firmato dal presidente di seggio. Nel plico dei documenti presenti nei seggi si trovano anche fac-simile di permesso elettorale da consegnare al datore di lavoro. L’importante è indicare esattamente le giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso. Questa documentazione va vistata anche dal vice-presidente del seggio.

Chi paga i permessi elettorali

A differenza di altri permessi in cui solitamente il datore di lavoro anticipa la retribuzione per poi recuperarla dall’INPS, in questo caso la retribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro. Anche il riposo elettorale è quindi a carico del datore di lavoro.

Permessi elettorali, cosa prevede la legge

La normativa di riferimento per le assenze dal lavoro per elezioni, ovvero dei riposi elettorali (o riposi compensativi elezioni) è contenuta nella Legge 29 gennaio 1992, n. 69, Legge 21 marzo 1990, n. 53 Art. 119 e nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

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Tags: permessi e congedi