Il tirocinio extracurriculare si sostanzia in un periodo di formazione e orientamento direttamente nei luoghi di lavoro e di durata variabile; serve quindi ad ottenere un’esperienza concreta nel mondo del lavoro. In generale i tirocini rappresentano una forma di inserimento o reinserimento temporaneo nel mondo produttivo che non configura alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Esistono due categorie di tirocini:
- Curriculari: previsti nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici come forme di alternanza scuola – lavoro;
- Extra curriculari: finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento / reinserimento lavorativo (tirocini formativi, stage, tirocinio post laurea, stage extracurriculare ecc.).
Gli stage extracurriculari si collocano pertanto al di fuori del sistema scolastico – universitario e vengono realizzate nel rispetto:
- della disciplina individuata dalle singole Regioni e Province autonome (secondo il rinvio operato dalla “Riforma Fornero” L. n. 92/2012)
- nonché delle Linee guida definite dalla Conferenza permanente Stato – Regioni con accordo del 25 maggio 2017 (ovvero in base al documento del 24 gennaio 2013 per le realtà territoriali che non le hanno ancora recepite).
Indice dei contenuti
Tirocinio extracurriculare: chi sono i soggetti coinvolti
A differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato in cui si stipula un contratto tra azienda e dipendente, nel caso del tirocinio post laurea o post diploma è necessaria la sottoscrizione di un progetto formativo individuale ed il coinvolgimento di tre soggetti:
- Tirocinante;
- Promotore;
- Soggetto ospitante.
Tirocinanti
I soggetti potenzialmente coinvolti come tirocinanti sono:
- disoccupati;
- beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- lavoratori in cerca di nuova occupazione;
- disabili (in base alla Legge n. 68/1999) e persone svantaggiate, tali si intendono ad esempio i soggetti individuati dalla Legge n. 381/1991, i richiedenti protezionale internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali oltre ai soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.
Soggetti promotori dei tirocini
Il soggetto promotore è colui che dà attuazione al tirocinio, definendone il progetto e monitorando la sua esecuzione.
Le realtà che possono svolgere questo tipo di attività sono:
- Istituzioni scolastiche (statali e non) che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
- Istituti di istruzione universitaria (statali e non) abilitate al rilascio di titoli di studio accademici e dell’AFAM;
- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- Agenzie regionali per il lavoro e servizi per l’impiego;
- Centri pubblici (o a partecipazione pubblica) in alternativa convenzionati con la regione / provincia competente ovvero accreditati per la formazione professionale e / o di orientamento;
- Cooperative sociali (purché iscritte negli appositi albi regionali), comunità terapeutiche ed enti ausiliari;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle regioni;
- Istituzioni formative private senza scopo di lucro con autorizzazione regionale;
- Soggetti autorizzati all’intermediazione da parte di ANPAL ovvero accreditati ai servizi per il lavoro.
Regioni e Province autonome hanno la facoltà di modificare o integrare l’elenco dei soggetti promotori.
Soggetti ospitanti
I soggetti ospitanti sono le realtà (aziendali e non) in cui viene realizzato il tirocinio.
A tutela della genuinità del rapporto, il quale non deve essere utilizzato per aggirare i paletti imposti dalla normativa rispetto all’assunzione di lavoratori subordinati, nonché a protezione del tirocinante, le strutture ospitanti devono possedere i seguenti requisiti (comunque integrabili dalle singole Regioni / Province autonome):
- Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili;
- Non aver fatto ricorso a licenziamenti nella stessa unità operativa e nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio;
- Non avere in corso procedure di CIGS o CIGD per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella stessa unità operativa (a meno che l’accordo con le organizzazioni sindacali non preveda una deroga in tal senso);
- Senza procedure concorsuali in corso (eccezion fatta per gli accordi sindacali che consentono comunque l’attivazione del tirocinio);
- Non deve trattarsi di un professionista abilitato o qualificato per l’esercizio di professioni regolamentate, il quale fa ricorso al tirocinio per lo svolgimento di attività tipiche o riservate esclusivamente alla professione.
In merito ai licenziamenti, sono ostativi all’avvio di un tirocinio:
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- Licenziamenti collettivi;
- e infine licenziamenti per superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o al termine del periodo di apprendistato.
Al contrario sono esclusi dal divieto:
- Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- Ipotesi previste da accordi sindacali.
Numero massimo tirocinanti
A garanzia di una corretta e profittevole realizzazione del tirocinio, le singole Regioni e Province autonome individuano il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente nella singola unità operativa, comunque non superiori a:
- 1, se i dipendenti a tempo indeterminato o a termine (esclusi gli apprendisti) sono pari o inferiori a 5;
- 2, se il numero di lavoratori è compreso tra 6 e 20;
- 10% dei dipendenti (esclusi gli apprendisti), per le realtà con più di 20 lavoratori a tempo indeterminato o a termine.
Sono comunque esclusi dai limiti numerici i tirocini attivati con soggetti disabili e svantaggiati.
Durata del tirocinio extra curricolare
I percorsi di tirocinio o stage extracurriculare devono rispettare una durata minima pari a 2 mesi (ridotti a 1 per i tirocini promossi dai servizi per l’impiego durante il periodo estivo) e non superiore (comprese proroghe e rinnovi) a:
- 12 mesi nella generalità dei casi;
- 24 mesi per i soggetti disabili.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione a fronte degli eventi maternità, infortunio, chiusura aziendale per almeno 15 giorni solari o malattia lunga, intendendosi come tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
Leggi anche: Tirocinio extracurriculare irregolare? Chiarimenti dell’INL
Come si avvia un tirocinio
Al fine di avviare un tirocinio è necessario che:
- promotore ed ospitante stipulino un’apposita convenzione riguardante modalità di attivazione, monitoraggio, obblighi delle parti, valutazione ed attestazione degli apprendimenti;
- promotore, ospitante e lavoratore sottoscrivano il progetto formativo, contenente gli elementi descrittivi del tirocinio (durata e tipologia), l’indennità lorda prevista, le coperture assicurative, l’attività da affidare al tirocinante;
- e infine che promotore od ospitante trasmettano la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego a mezzo modello UNILAV.
Per i tirocini in corso di esecuzione il soggetto ospitante è tenuto ad elaborare e consegnare all’interessato il cedolino o busta paga, all’atto dell’erogazione del compenso.
Retribuzione tirocinio formativo
La competenza rispetto all’indennità di partecipazione minima è riservata a Regioni e Province autonome. Tuttavia le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” sviluppate dalla Conferenza permanente Stato – Regioni del 25 maggio 2017 definiscono congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili. La somma in questione è erogata a fronte
“di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile” e non è dovuta “nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali”.
Tassazione stage: IRPEF del compenso da tirocinio
Le somme corrisposte al tirocinante sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pertanto:
- Soggette alle normali ritenute IRPEF, al pari di lavoratori subordinati e co.co.co;
- Considerate ai fini del conteggio del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
Il soggetto ospitante è altresì tenuto a rilasciare copia della Certificazione unica, documento da trasmettere in via telematica all’Agenzia entrate.
Contribuzione INPS e assicurazione INAIL tirocinio
Il tirocinio non comporta alcun accredito di contributi INPS utili ai fini dell’accesso e dell’ammontare del trattamento pensionistico.
Di conseguenza, non viene effettuata alcuna trattenuta in busta paga a differenza di quanto avviene per i lavoratori subordinati o parasubordinati.
Al contrario, il promotore o (salvo diverso accordo) il soggetto ospitante, sono tenuti ad:
- Assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Assicurare il tirocinante contro la responsabilità civile verso i terzi.
Ai fini dell’assicurazione INAIL il premio dovrà essere calcolato in relazione all’attività effettivamente svolta dal tirocinante, prendendo a riferimento i tassi definiti per i lavoratori dipendenti.
Stage extracurricolare e NASpI
Le attività svolte in regime di tirocinio extra-curriculare ed i relativi compensi sono cumulabili con l’indennità NASpI erogata dall’INPS nei confronti dei dipendenti che perdono involontariamente il posto di lavoro.
Coloro che percepiscono il sussidio e sottoscrivono un progetto di tirocinio mantengono il diritto alla prestazione senza dover inviare alcuna comunicazione all’INPS.
Tirocinio irregolare: i chiarimenti dell’INL
Le istruzioni operative sui tirocini irregolari sono state dettagliate dall’INL nella Circolare n. 8 del 18/04/2018, che individua i possibili fenomeni di elusione dei tirocini extracurriculari. Ad esempio l’eccessivo e sistematico ricorso a tale istituto da parte dei medesimi soggetti ospitanti.
Alleghiamo la circolare dell’INL per una sua completa e approfondita analisi.

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