Tirocinio extracurriculare: cos’è, come funziona e quando si può attivare

Cosa sono i tirocini extra curriculari e quali diritti hanno i tirocinanti? Analisi completa alla luce delle ultime Linee guida


Il tirocinio extracurriculare si sostanzia in un periodo di formazione e orientamento direttamente nei luoghi di lavoro e di durata variabile; serve quindi ad ottenere un’esperienza concreta nel mondo del lavoro. In generale i tirocini rappresentano una forma di inserimento o reinserimento temporaneo nel mondo produttivo che non configura alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Esistono due categorie di tirocini:

  • Curriculari: previsti nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici come forme di alternanza scuola – lavoro;
  • Extra curriculari: finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento / reinserimento lavorativo (tirocini formativi, stage, tirocinio post laurea, stage extracurriculare ecc.).

Gli stage extracurriculari si collocano pertanto al di fuori del sistema scolastico – universitario e vengono realizzate nel rispetto:

  1. della disciplina individuata dalle singole Regioni e Province autonome (secondo il rinvio operato dalla “Riforma Fornero” L. n. 92/2012)
  2. nonché delle Linee guida definite dalla Conferenza permanente Stato – Regioni con accordo del 25 maggio 2017 (ovvero in base al documento del 24 gennaio 2013 per le realtà territoriali che non le hanno ancora recepite).

Tirocinio extracurriculare: chi sono i soggetti coinvolti

A differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato in cui si stipula un contratto tra azienda e dipendente, nel caso del tirocinio post laurea o post diploma è necessaria la sottoscrizione di un progetto formativo individuale ed il coinvolgimento di tre soggetti:

  • Tirocinante;
  • Promotore;
  • Soggetto ospitante.

Tirocinanti

I soggetti potenzialmente coinvolti come tirocinanti sono:

  • disoccupati;
  • beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • lavoratori in cerca di nuova occupazione;
  • disabili (in base alla Legge n. 68/1999) e persone svantaggiate, tali si intendono ad esempio i soggetti individuati dalla Legge n. 381/1991, i richiedenti protezionale internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali oltre ai soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.

Soggetti promotori dei tirocini

Il soggetto promotore è colui che dà attuazione al tirocinio, definendone il progetto e monitorando la sua esecuzione.

Le realtà che possono svolgere questo tipo di attività sono:

  • Istituzioni scolastiche (statali e non) che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
  • Istituti di istruzione universitaria (statali e non) abilitate al rilascio di titoli di studio accademici e dell’AFAM;
  • Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
  • Agenzie regionali per il lavoro e servizi per l’impiego;
  • Centri pubblici (o a partecipazione pubblica) in alternativa convenzionati con la regione / provincia competente ovvero accreditati per la formazione professionale e / o di orientamento;
  • Cooperative sociali (purché iscritte negli appositi albi regionali), comunità terapeutiche ed enti ausiliari;
  • Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle regioni;
  • Istituzioni formative private senza scopo di lucro con autorizzazione regionale;
  • Soggetti autorizzati all’intermediazione da parte di ANPAL ovvero accreditati ai servizi per il lavoro.

Regioni e Province autonome hanno la facoltà di modificare o integrare l’elenco dei soggetti promotori.

Soggetti ospitanti

I soggetti ospitanti sono le realtà (aziendali e non) in cui viene realizzato il tirocinio.

A tutela della genuinità del rapporto, il quale non deve essere utilizzato per aggirare i paletti imposti dalla normativa rispetto all’assunzione di lavoratori subordinati, nonché a protezione del tirocinante, le strutture ospitanti devono possedere i seguenti requisiti (comunque integrabili dalle singole Regioni / Province autonome):

  • Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Osservare la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili;
  • Non aver fatto ricorso a licenziamenti nella stessa unità operativa e nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio;
  • Non avere in corso procedure di CIGS o CIGD per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella stessa unità operativa (a meno che l’accordo con le organizzazioni sindacali non preveda una deroga in tal senso);
  • Senza procedure concorsuali in corso (eccezion fatta per gli accordi sindacali che consentono comunque l’attivazione del tirocinio);
  • Non deve trattarsi di un professionista abilitato o qualificato per l’esercizio di professioni regolamentate, il quale fa ricorso al tirocinio per lo svolgimento di attività tipiche o riservate esclusivamente alla professione.

In merito ai licenziamenti, sono ostativi all’avvio di un tirocinio:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamenti collettivi;
  • e infine licenziamenti per superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o al termine del periodo di apprendistato.

Al contrario sono esclusi dal divieto:

  • Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
  • Ipotesi previste da accordi sindacali.

Numero massimo tirocinanti

A garanzia di una corretta e profittevole realizzazione del tirocinio, le singole Regioni e Province autonome individuano il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente nella singola unità operativa, comunque non superiori a:

  • 1, se i dipendenti a tempo indeterminato o a termine (esclusi gli apprendisti) sono pari o inferiori a 5;
  • 2, se il numero di lavoratori è compreso tra 6 e 20;
  • 10% dei dipendenti (esclusi gli apprendisti), per le realtà con più di 20 lavoratori a tempo indeterminato o a termine.

Sono comunque esclusi dai limiti numerici i tirocini attivati con soggetti disabili e svantaggiati.

Durata del tirocinio extra curricolare

I percorsi di tirocinio o stage extracurriculare devono rispettare una durata minima pari a 2 mesi (ridotti a 1 per i tirocini promossi dai servizi per l’impiego durante il periodo estivo) e non superiore (comprese proroghe e rinnovi) a:

  • 12 mesi nella generalità dei casi;
  • 24 mesi per i soggetti disabili.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione a fronte degli eventi maternità, infortunio, chiusura aziendale per almeno 15 giorni solari o malattia lunga, intendendosi come tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

Leggi anche: Tirocinio extracurriculare irregolare? Chiarimenti dell’INL

Come si avvia un tirocinio

Al fine di avviare un tirocinio è necessario che:

  • promotore ed ospitante stipulino un’apposita convenzione riguardante modalità di attivazione, monitoraggio, obblighi delle parti, valutazione ed attestazione degli apprendimenti;
  • promotore, ospitante e lavoratore sottoscrivano il progetto formativo, contenente gli elementi descrittivi del tirocinio (durata e tipologia), l’indennità lorda prevista, le coperture assicurative, l’attività da affidare al tirocinante;
  • e infine che promotore od ospitante trasmettano la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego a mezzo modello UNILAV.

Per i tirocini in corso di esecuzione il soggetto ospitante è tenuto ad elaborare e consegnare all’interessato il cedolino o busta paga, all’atto dell’erogazione del compenso.

Retribuzione tirocinio formativo

La competenza rispetto all’indennità di partecipazione minima è riservata a Regioni e Province autonome. Tuttavia le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” sviluppate dalla Conferenza permanente Stato – Regioni del 25 maggio 2017 definiscono congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili. La somma in questione è erogata a fronte

di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile” e non è dovuta “nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali”.

Tassazione stage: IRPEF del compenso da tirocinio

Le somme corrisposte al tirocinante sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pertanto:

  • Soggette alle normali ritenute IRPEF, al pari di lavoratori subordinati e co.co.co;
  • Considerate ai fini del conteggio del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

Il soggetto ospitante è altresì tenuto a rilasciare copia della Certificazione unica, documento da trasmettere in via telematica all’Agenzia entrate.

Contribuzione INPS e assicurazione INAIL tirocinio

Il tirocinio non comporta alcun accredito di contributi INPS utili ai fini dell’accesso e dell’ammontare del trattamento pensionistico.

Di conseguenza, non viene effettuata alcuna trattenuta in busta paga a differenza di quanto avviene per i lavoratori subordinati o parasubordinati.

Al contrario, il promotore o (salvo diverso accordo) il soggetto ospitante, sono tenuti ad:

  • Assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • Assicurare il tirocinante contro la responsabilità civile verso i terzi.

Ai fini dell’assicurazione INAIL il premio dovrà essere calcolato in relazione all’attività effettivamente svolta dal tirocinante, prendendo a riferimento i tassi definiti per i lavoratori dipendenti.

Stage extracurricolare e NASpI

Le attività svolte in regime di tirocinio extra-curriculare ed i relativi compensi sono cumulabili con l’indennità NASpI erogata dall’INPS nei confronti dei dipendenti che perdono involontariamente il posto di lavoro.

Coloro che percepiscono il sussidio e sottoscrivono un progetto di tirocinio mantengono il diritto alla prestazione senza dover inviare alcuna comunicazione all’INPS.

Tirocinio irregolare: i chiarimenti dell’INL

Le istruzioni operative sui tirocini irregolari sono state dettagliate dall’INL nella Circolare n. 8 del 18/04/2018, che individua i possibili fenomeni di elusione dei tirocini extracurriculari. Ad esempio l’eccessivo e sistematico ricorso a tale istituto da parte dei medesimi soggetti ospitanti.

Alleghiamo la circolare dell’INL per una sua completa e approfondita analisi.

download   INL CIRCOLARE N. 8 DEL 18 APRILE 2018
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Leggi anche: Tirocinio extracurriculare irregolare? Chiarimenti dell’INL

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