730/2014 modello definitivo e istruzioni per la compilazione

Con provvedimento dello scorso 10 marzo l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico il modello definitivo 730/2014 con relative istruzioni per la compilazione


Con provvedimento dello scorso 10 marzo l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico il modello definitivo di denuncia dei redditi 730/2014 con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello è stato riveduto e corretto in base per correggere alcuni errori materiali e per adeguare modello e istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014, in particolare in materia di rapporti tra Imu e Irpef nei casi di pagamento della c.d. “mini-Imu”.

Inoltre, con due distinti Provvedimenti direttoriali del 10/03/2014, sono state approvate le specifiche tecniche che consentiranno la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Unico PF/2014 e 730/2014.

Di seguito riportiamo le principali modifiche al modello 730/2014 così come indicate nel provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate; per le modifiche alle istruzioni vi rimandiamo all’allegato contenuto a fine articolo per una più semplice consultazione:

  1. nel frontespizio, dopo il campo “730 integrativo”, è inserita una casella denominata “730 senza sostituto”;
  2. nel prospetto dei familiari a carico, nella legenda dei codici, con riferimento al codice “D”, le parole “Figlio disabile” sono sostituite con “Figlio con disabilità”;
  3. nel quadro C la denominazione della casella “Rientro in Italia” è sostituita con “Casi particolari”;
  4. nel quadro E, nelle denominazioni dei righi E3 e E4, le parole “disabili” sono

    sostituite con “persone con disabilità”;

  5. nel modello 730-3, in corrispondenza dei dati relativi al “Responsabile 

    Assistenza Fiscale”, del “Dichiarante” e del “Coniuge Dichiarante”, sono

    eliminate le caselle relative al “N. di iscrizione all’albo dei CAF”; 

  6. nel modello 730-3, nella descrizione del rigo 164, è inserito il seguente periodo:

    “L’ammontare del rimborso sarà diminuito dell’importo dovuto a titolo di 

    secondo o unico acconto.”;

  7. nel modello 730-3, nella sezione relativa ai “Dati per la compilazione del 

    modello F24”, nei righi 196, 216 e 237, il codice tributo “1053” è sostituito con

    “1816”.

download   Agenzia delle Entrate: provvedimento 34410 del 10/03/2014
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