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di Andrea Amantea - 5 Giugno 2023
L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. Laddove le variazioni e i fatti nel frattempo intervenuti siano noti all’Ente locale, questo deve tenere conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui, al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. Può essere così riassunta l’Ordinanza, Corte di Cassazione, ordinanza 8 maggio 2023, n° 12226.
La questione verteva sull’effettiva destinazione di un immobile a pertinenza di un fabbricato, nel caso specifico un orto e un giardino che nello strumento urbanistico erano individuati quale area edificabile. Condizione secondo il Comune, sufficiente ad assoggettare la pertinenza ad autonoma tassazione, in assenza di qualsiasi dichiarazione sull’effettiva destinazione della pertinenza da parte del contribuente.
Il Comune di (…) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 14 febbraio 2019, n. 691/15/2019, la quale, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 e due avvisi di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2012, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a due aree site nel medesimo Comune, adibite a giardino e censite in catasto con proprie particele particelle, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti di due contribuenti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como il 21 marzo 2017, n. 104/02/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La questione verteva sul concetto di pertinenza, individuato nell’art. 817 c.c. in applicazione del quale l’area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina (imposizione), ma segue, invece, il regime del fabbricato, che costituisce il bene principale; la Corte ha avuto modo di precisare che il regime in esame trova applicazione solo se la natura pertinenziale resta convalidata dalla verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall’art. 817 c.c., e cioè:
Secondo il Comune, le pertinenze erano da assoggettare ad autonoma imposizione ai fini IMU/ICI, posto che nello strumento urbanistico erano individuati quale area edificabile; inoltre i contribuenti oggetto di accertamento non avevano assolto ad alcun obbligo dichiarativo in merito all’effettiva destinazione dell’area pertinenziale.
La Corte di Cassazione, per dirimere la questione ritorna su un principio già espresso in precedenza: l”obbligo dichiarativo IMU/ICI sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. “Laddove le variazioni e i fatti nel frattempo intervenuti siano noti all’Ente locale, questo deve tenere conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo cui al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune” .
In particolare, la Corte aveva già avuto modi di sancire che:
Lo stesso principio è stato ribadito anche in relazione alla previsione di un regolamento comunale che subordinava la riduzione dell’ICI su un immobile concesso dal proprietario in uso gratuito ai genitori (Cass., Sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18446) o al figlio (Cass, sez. V, 28 marzo 2019, nn. 8627, 9628 e 8629; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12485) alla preventiva comunicazione di una domanda di variazione concernente siffatta circostanza.
A ogni modo, la Corte di Cassazione, ordinanza 8 maggio 2023, n° 12226, accogliendo il Ricorso del Comune, ha rimandato la questione alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Ciò in considerazione del fatto che il giudice di appello ha omesso di accertare, a monte, se l’ente impositore avesse piena ed effettiva conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, ai quali pure è stato fatto espresso riferimento in motivazione) della destinazione pertinenziale delle aree limitrofe ai fabbricati sin da epoca antecedente agli anni di imposta oggetto di contenzioso (2011 e 2012).