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di Andrea Amantea - 2 Marzo 2022
Agevolazioni prima casa, la Legge di conversione del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe 2022, sospende nuovamente i termini entro i quali devono essere posti gli adempimenti richiesti dalla legge per non perderle.
La sospensione degli adempimenti legati alla prima casa per fruire delle agevolazioni, è stata dapprima fissata dal dal D.L. 23/2021 c.d. decreto liquidità dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e poi successivamente, fino al 31 dicembre 2021, dal D.L. 183/2020.
Ecco quali sono gli adempimenti oggetto di sospensione fino al 31 marzo 2022.
In applicazione delle agevolazioni prima casa, nota 2-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/1986, se la vendita dell’immobile non è soggetta ad Iva, il contribuente paga:
Non è dovuta invece l’imposta di bollo.
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In caso di trasferimento soggetto ad Iva, il contribuente paga: le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all’imposta di bollo per 230 euro.
Gli immobili agevolabili sono quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Sono le escluse infine le abitazioni di lusso. Il riferimento è alle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Il D.L.228/2021, c.d. decreto Milleproroghe, post conversione in legge, sospende fino al 31 marzo 2022 nuovamente i termini entro i quali devono essere posti gli adempimenti richiesti dalla legge per non perdere le agevolazioni prima casa.
La sospensione è stata dapprima fissata dal dal D.L. 23/2021 c.d. decreto liquidità dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e poi successivamente, fino al 31 dicembre 2021, dal D.L. 183/2020.
Nello specifico, ima base alla indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 9/2020, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti, ovvero il:
E’ sospeso anche il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della Legge n. 448/1998.
Dunque, questi appena elencati sono tutti i termini sospesi dal decreto Milleproroghe.
La sospensione opera nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022. Coordinando i distinti interventi di cui al: D.L. liquidita, D.L. Milleproroghe 2020 e D.L. Milleproroghe 2021.
Nello specifico: