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Home»Fisco e Tasse»Rateizzazione cartelle esattoriali, nuova domanda entro il 30 aprile 2022

Rateizzazione cartelle esattoriali, nuova domanda entro il 30 aprile 2022

Redazione Lavoro e Diritti28 Aprile 20223 Mins Read
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Cartelle esattoriali, nuova chance di rateizzazione entro il 30 aprile. E' stata prevista nella conversione in Legge del Milleproroghe 2022.

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Cartelle esattoriali rateizzazione agevolata

Cartelle esattoriali, una nuova possibilità di rateizzazione è stata prevista nella conversione in Legge del decreto Milleproroghe 2022; fino al 30 aprile 2022 si ha infatti la possibilità di chiedere all’Agenzia delle entrate-riscossione (ex Equitalia) una nuova dilazione dei debiti in riferimento ai quali i contribuenti hanno già richiesto in precedenza un altro pagamento rateale senza rispettarne i pagamenti (anche se decaduti dalla rateazione).

La nuova rateizzazione Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà possibile senza che sia necessario saldare le rate scadute del precedente piano di rate. Ma attenzione però, la novità in questione non riguarda la generalità dei contribuenti.

Ecco i dettagli.

Rateizzazione cartelle esattoriali, cos’è e come funziona

Il Dl 137/2020, c.d decreto Ristori, ha previsto che per i debiti contenuti nei piani di rateizzazione con l’Agente della riscossione, per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza, era possibile richiedere una nuovo piano di pagamenti entro il 31 dicembre 2021. Presentando la richiesta entro tale termine, i contribuenti in parola non avrebbero dovuto saldare la rate già scadute.

Ciò avveniva in deroga alle regole ordinarie in materia di somme dovute all’Ex Equitalia (ben individuate all’art.19 del DPR 602/73).

Infatti, l’art.19 dispone che:

  • il contribuente decade dalla rateizzazione in caso di mancato pagamento di 5 rate del piano anche non consecutive,
  • l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Attenzione,  il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Dunque la novità in precedenza introdotta dal decreto Ristori, opera proprio in deroga a tale ultima regola.

Milleproroghe 2022, nuova chance per i decaduti da vecchi piani di rateizzazione

Il D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe, post conversione in legge, ripropone la possibilità di chiedere all’Agenzia delle entrate-riscossione un nuovo piano di rateazione per debiti in riferimento ai quali i contribuenti hanno già richiesto in precedenza un’altra rateazione senza rispettarne i pagamenti.

Come già previsto dal decreto Ristori, la nuova rateazione sarà possibile senza che sia necessario saldare le rate scadute del precedente piano di rateazione.

La nuova richiesta di dilazione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022 (scadenza prorogata rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021).

Attenzione però, la novità in questione non riguarda la generalità dei contribuenti, infatti, l’ambito oggettivo rimane invariato rispetto al decreto Ristori.

Quali cartelle si possono rateizzare

Dunque, la richiesta di rateazione può riguardare:

  • debito già oggetto di piano di rateazione per i quali,
  • prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza.

Scadenze che individuano l’inizio della sospensione dell’attività di riscossione adottata dal Governo, in considerazione dell’emergenza Covid-19.

Infine, il decreto precisa che restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 602 del 1973. I nuovi piani di dilazione decadranno in caso di 5 rate non pagate anche non consecutivamente.

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