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Bonus e indennità Covid-19 in dichiarazione dei redditi: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente a contributi, bonus, indennità Covid-19 in dichiarazione dei redditi 2021


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di - 24 Settembre 2021

Con la pubblicazione di apposite FAQ sul proprio portale, l’Agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente sull’argomento Contributi Covid-19 e obblighi dichiarativi, con la risposta n° 618 del 20 settembre 2021. Come noto durante l’emergenza Covid-19, ancora in essere, il Governo ha previsto, tramite i vari decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso del tempo, una serie di aiuti in favore di imprese, professionisti e lavoratori dipendenti. Aiuti sotto forma di bonus, crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, esoneri contributivi, indennità ecc.

Nella quasi totalità dei casi, gli aiuti sono stati concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Quadro temporaneo con il quale l’U.E. ha allentato la corda circa l’autonomia e i limiti dei singoli Stati membri nell’adozione di misure economiche inquadrate quali Aiuti di stato.

Dal punto di vista degli obblighi dichiarativi tali aiuti di Stato devono essere indicati in dichiarazione dei redditi. Proprio su tale aspetto, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta numero 618 del 20 settembre.

Contributi, bonus, indennità Covid-19 in dichiarazione dei redditi 2021: risposta Agenzia delle Entrate

La risposta n° 618 prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico, l’impresa istante  ha beneficiato, nel corso del 2020, dei seguenti “aiuti”:

Detto ciò, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle entrate come e se i suddetti aiuti devono essere indicati in dichiarazione dei redditi.

La detassazione dei contributi Covid-19

Innanzitutto, l’Agenzia delle entrate ribadisce il concetto in base al quale, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Tuttavia, in virtù delle previsioni di cui all’art.10-bis del D.L. 137/2020, decreto Ristori, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:

  1. in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
  2. da chiunque erogati;
  3. spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
  4.  indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Difatti i contributi Covid-19 rispettano a pieno i suddetti requisiti.

Al di là della previsione di cui all’art-10-bis, la detassazione degli aiuti, alcune volte, è disposta dalla stessa norma che ha introdotto l’aiuto specifico. L’art.10-bis copre proprio la mancanza della specifica previsione di detassazione da parte della norma di riferimento del singolo aiuto.

L’indicazione degli aiuti covid-19 in dichiarazione dei redditi 2021

Venendo agli obblighi dichiarativi, i contributi a fondo perduto e alcuni crediti d’imposta Covid-19, devono essere indicati in dichiarazione dei redditi con codici ad hoc.

I codici da indicare

Nello specifico, nella Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:

Sul contributo a fondo perduto, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA.

Tale aspetto era già stato affrontato nel nostro approfondimento “Aiuti e Bonus Covid in dichiarazione dei Redditi: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate“.

Le indicazioni per i contributi detassati dal Decreto Ristori

Considerato che la previsione di detassazione di cui all’art.10-bis (vedi art.1-bis del D.L. 73/2021) non opera più nei limiti di cui al sopra citato “Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato”, le agevolazioni e le indennità che rientrano nel suo campo di applicazione non sono più qualificati quali Aiuti di Stato ai fini dichiarativi.

A tal proposito, con una specifica avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

Nello specifico, non devono essere riportati nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (coloro che compilano il quadro RF, imprese in contabilità ordinaria possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap (coloro che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs n. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

Inoltre, non sono tenuti neppure a compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei modelli dichiarativi con i codici aiuto 24 (per Redditi) e 8 (per Irap).

Come desumibile dal paragrafo precedente, si ribadisce che l’esonero dalla compilazione della dichiarazione dei redditi non vale per i vari contributi a fondo perduto riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per gli altri aiuti Covid per i quali la norma di riferimento rimanda al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Infine in merito ad altre misure indicate dall’istante, l’Agenzia rinvia agli enti eroganti.

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Tags: Agenzia delle EntrateBonus e agevolazionicoronavirus