Aspetti fiscali del commercio elettronico: cosa sapere e come comportarsi? Con un recente comunicato il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti alcuni dati relativi al commercio online di beni e servizi: nel periodo compreso tra luglio e settembre 2021 è stato registrato un aumento di aperture del 180% di e-commerce.
Il commercio elettronico, inteso come vendita di beni e servizi online, è un’attività che può essere esercitata dopo l’apertura di una partita IVA in Agenzia delle Entrate, con conseguente registrazione dell’attività presso la Camera di Commercio e lo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del Comune di competenza in base all’indirizzo di esercizio dell’ attività, che può essere quello di residenza o di domicilio.
Il codice ATECO che identifica il tipo di attività nel caso dell’e-commerce è il 47.91.10 (Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet). Non vi sono particolari limiti relativamente a ciò che si può vendere, con l’esclusione di alcune categorie di prodotti (a titolo di esempio: usato, alimentari) che necessitano di precise autorizzazioni e licenze.
Aspetti fiscali del commercio elettronico: come aprire una attività online
Vediamo più da vicino tutti i passi che occorre fare per iniziare a lanciare il proprio business!
1. Apertura della p. iva con relativa iscrizione al VIES
Il commercio elettronico non è un’attività che può prescindere dall’apertura di una partita IVA e quindi non può essere svolta con la cosiddetta prestazione occasionale: per essere tale, infatti, un’attività deve essere svolta sporadicamente, senza organizzazione autonoma e non in modo continuativo nel tempo. Tutte caratteristiche che non riguardano l’apertura di un sito proprio, organizzato, dedicato e dove è sempre possibile acquistare dei prodotti.
Per aprire una partita IVA in Italia è necessario avere residenza fiscale e anagrafica in Italia, quindi rispettivamente è necessario trascorrere più di 183 giorni sul suolo italiano e aver indicato in un Comune la propria residenza. Si può anche essere residente in un Paese dell’Unione Europea ma in questo caso si dovrà avere un domicilio fiscale in Italia.
La partita IVA può essere aperta tramite commercialista o consulente fiscale di fiducia o direttamente dal diretto interessato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Una specifica importante riguarda l’inclusione della propria partita IVA nei registri VIES (VAT information exchange system).
Infatti i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare operazioni di acquisto e operazioni di vendita con i paesi dell’Unione Europea devono avere una partita IVA comunitaria, in modo che possano essere tracciate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate all’interno della Comunità Europea, in regime di non imponibilità IVA.
2. Creazione di un sito web
Elemento determinante per poter svolgere l’ attività di commercio elettronico è aprire un sito proprio oppure creare la propria vetrina personale su siti collettivi (quali Amazon, E-bay, …) dove avere uno spazio riservato che sia visibile al pubblico.
Il sito deve essere proprio e completo, ovvero contenere i dati legali obbligatori dell’impresa (quindi ragione sociale, numero di partita IVA, sede legale) nonché politiche di reso e privacy policy. Dovrà inoltre prevedere l’accesso sia alla vetrina dei prodotti che si intende vendere sia ai metodi di ordine, pagamento e consegna degli stessi.
E’ inoltre importante che il sito sia in lingua italiana, fermo restando la possibilità di abilitare anche altre lingue per raggiungere un mercato più vasto, soprattutto se interessati a vendere anche oltre i confini nazionali!
3. Attivazione di una PEC e/o firma digitale
Occorre aprire un indirizzo di posta elettronica certificata e acquistare un dispositivo di firma digitale, quest’ultimo solo se richiesto dalla Camera di Commercio competente per la sottoscrizione dei documenti richiesti.
L’attivazione della PEC, che permette di dare validità giuridica alle comunicazioni scritte sia inviate che ricevute, è invece sempre obbligatoria per le imprese individuali, in modo che possiamo tenere sempre sotto controllo tutte le comunicazioni importanti relative alla propria impresa inviate dalla Pubblica Amministrazione.
4. Indicazione dei dati catastali
E’ altresì necessario indicare i dati catastali relativi all’immobile dal quale si svolgerà la propria attività professionale, ovvero tutte le informazioni che identificano quell’immobile al Catasto: i) foglio, che identifica la zona in cui è ubicato l’immobile, ii) particella, che identifica la porzione di immobile (condominio o terreno) e iii) subalterno, che fa riferimento invece alla singola unità immobiliare.
I dati catastali si possono trovare o effettuando sul sito dell’Agenzia delle Entrate una visura catastale utilizzando il codice fiscale del proprietario dell’immobile, oppure sul contratto di compravendita o locazione dello stesso.
Il luogo di svolgimento della propria attività può coincidere con la propria residenza o col proprio domicilio: l’importante è avere un titolo di occupazione dell’immobile (comodato d’uso, locazione, affitto…) che ne giustifichi l’utilizzo a livello professionale.
5. L’emissione della visura camerale da parte della Camera di Commercio e le ricevute del SUAP
Ultimo passaggio, dopo aver inviato tutti i dati in Camera di Commercio, sarà quello di attendere che essa rilasci la Visura camerale, unico documento dove sono presenti tutte le informazioni relative a qualsiasi impresa iscritta al Registro Imprese.
Contestualmente anche lo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del Comune di appartenenza emetterà le ricevute di avvenuta iscrizione dell’attività di commercio elettronico ai propri registri.
6. Iscrizione alla cassa previdenziale
Contestualmente all’ iscrizione in Camera di Commercio e al SUAP, sarà obbligatoria l’ iscrizione all’INPS (gestione commercianti) che comporta il versamento di contributi fissi minimali, da versare indipendentemente dai propri incassi.
L’unico caso di esclusione da tale iscrizione, e dal conseguente versamento dei contributi, è lo svolgimento di lavoro da dipendente full-time (o part-time, ma con un orario lavorativo che deve superare la metà dell’orario normale).
Nel caso di iscrizione all’INPS, i contributi devono essere versati tramite modello F24 ordinario entro i seguenti termini:
- 17 maggio 2021;
- 20 agosto 2021;
- 16 novembre 2021;
- 16 febbraio 2022.
7. Scelta del regime fiscale più vantaggioso
Nel caso in cui gli incassi non superino la soglia dei 65.000,00 euro annui, si può optare per il regime fiscale forfettario, l’unico regime fiscale agevolato in Italia: sono applicate, alternativamente, le due aliquote del 5% o del 15% al reddito imponibile al posto dell’IRPEF oltre ad essere esenti sia da IVA che da ritenuta d’acconto in fattura.
I requisiti per accedere al regime forfettario sono i seguenti e devono essere anche mantenuti – cumulativamente – ai fini della permanenza nel regime:
- aver percepito nell’anno precedente un eventuale reddito lordo annuo da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quello da lavoro dipendente) non superiore a 30.000,00 euro;
- limite di incassi annui da partita IVA non superiori a 65.000,00 euro;
- non partecipare, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazione o a imprese familiari, ex art. 5 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); o controllare direttamente o indirettamente SRL (società a responsabilità limitata) che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la partita IVA individuale;
- inoltre non avere spese relative all’impiego di lavoratori superiore a 20.000,00 euro annui;
- non avvalersi di regimi speciali IVA;
- non aver svolto in prevalenza attività per datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
- infine non essere residenti nel territorio dello Stato Italiano, con due eccezioni: i) essere residenti in uno Stato membro dell’unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni; ii) produrre nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto.
Il regime forfettario è comunque un regime naturale per il contribuente, quindi non è obbligato a rimanervi – anche se in possesso dei requisiti sopra elencati – potendo optare per il regime ordinario.
8. Registrazione degli incassi
Passando invece alle modalità di registrazione degli incassi dalla propria attività di e-commerce, se in regime forfettario, allora non vige – almeno per il momento – l’obbligo di fatturazione elettronica.
Inoltre, chi svolge attività di e-commerce è esonerato dagli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo i) della tenuta del registro dei corrispettivi di vendita (che permette di inserire soltanto l’importo totale di quanto incassato dalle vendite di ogni singolo giorno, al netto dei rimborsi ricevuti) ii) o – se richiesta dal cliente – dell’emissione della fattura cartacea.
Se invece il contribuente è in regime semplificato, è obbligato – per ogni compenso/ordine ricevuto – ad emettere fattura elettronica e ad inviarla allo SdI (Sistema di Interscambio) tramite l’indirizzo PEC o il codice destinatario del soggetto acquirente.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email