Entro il 16 dicembre, si deve versare il saldo IMU applicando le aliquote IMU se deliberate, mentre il primo acconto, si deve versare al 16 giugno e per il calcolo si sono usate le aliquote IMU dell’anno precedente. Ai fini del pagamento bisogna utilizzare gli stessi codici tributo già indicati nel modello F24 per il pagamento della prima o unica rata scaduta il 16 giugno.
Detto ciò, vediamo quali sono nello specifico i codici tributo da utilizzare per pagare l’IMU al 16 dicembre. Bisogna prestare anche attenzione a come viene pagato l’F24: home banking o servizi telematici dell’Agenzia delle entrate? I servizi dell’Agenzia delle entrate (F24 web e F24 on line) sono obbligatori se nell’F24 si indicano crediti in compensazione. In alcuni casi, il versamento dell’IMU può avvenire anche con bollettino postale. Tale possibilità è riservata solo ai privati ossia ai non titolari di partita iva, sempre se per il pagamento non utilizzano crediti in compensazione.
Ma prima di tutto ecco chi deve pagare il saldo IMU, chi sono i soggetti esenti e come effettuare il pagamento.
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Scadenza saldo IMU del 16 dicembre
Come ogni anno, la data del 16 dicembre coincide con un appuntamento specifico in materia di tributi locali: infatti, entro tale data, deve essere versato il saldo IMU.
Aliquote e regolamenti devono essere pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote (comma 757 Legge 160/2019) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nel portale del federalismo fiscale.
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In base a quanto riportato sul portale del Ministero dell’economia e delle Finanze, Mef,
non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno.
Se le aliquote non sono pubblicate entro il suddetto termine del 28 ottobre, il saldo da versare al al 16 dicembre 2022 sarà pari al restante 50% di quanto pagato in sede di acconto del 16 giugno 2022 sulla base delle aliquote 2021.
Calcolo IMU
Ipotizziamo che un immobile abitazione principale di lusso, sia riconducibile per l’intero anno 2021 ad un unico proprietario e che il comune non abbia provveduto a pubblicare le aliquote 2021 entro il termine del 24 ottobre 2021.
Consideriamo i seguenti dati:
- rendita catastale rivalutata pari a 150.000 euro;
- IMU dovuta 150.000 *0,5%= 750 euro
- 750-200 (detrazione comma 749, Legge n°160/2019)
- Imu dovuta 550 euro.
- 1° rata pari a 275.
Considerato che il comune non ha pubblicato le aliquote 2021, anche il saldo sarà pari a 275 euro. L’obbligazione tributaria è così assolta.
Nella circolare n° 1 D/F 2020, il Mef ha chiarito che l’IMU:
- è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
- durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il calcolo è fatto separatamente per primo e secondo semestre sulla base dei rispettivi periodo di possesso dell’immobile tassato.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento, fatto salvo l’eventuale versamento a saldo.
Quali codici tributo utilizzare?
Come detto in premessa, ai fini del pagamento dell’IMU bisogna utilizzare gli stessi codici tributo già indicati in F24 per il versamento della prima (acconto) o unica rata scaduta il 16 giugno.
Il codice tributo da utilizzare varia in base al tipo di immobile rispetto al quale deve essere effettuato il versamento.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti (vedi risoluzione Agenzia delle entrate n°29/E 2020):
- codice tributo 3912: denominato IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914: IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918: IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3925: IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930: IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE;
- 3939: IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.
Come compilare il modello F24
I suddetti codici tributo andranno riportati nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
L’F24 dovrà essere compilato sulla base delle seguenti indicazioni:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.
Anche rispetto alla scadenza del 16 dicembre, è ammesso il ravvedimento operoso IMU.