L’Agenzia delle entrate ha attivato un nuovo servizio che permette ai contribuenti di calcolare le rate degli importi contestati dal fisco con i c.d. avvisi bonari; dunque facciamo riferimento alle c.d. comunicazioni di irregolarità da controllo automatico o formale delle dichiarazioni, con le quali l’Agenzia delle entrate informa il contribuente, anche tramite l’intermediario, di qualche anomalia presente nella dichiarazione dei redditi validamente presentata.
La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha rivisto le regole in base alle quali il contribuente può rateizzare gli importi contestati dall’Agenzia delle entrate con l’avviso bonario; in particolare, con effetti dal 1° gennaio 2023, anche rispetto ai piani di dilazione in corso, il contribuente potrà richiedere fino a 20 rate. Poco importa se il debito è superiore o inferiore a 5.000 euro. In tal modo, si vuole rendere più agevole il pagamento degli avvisi bonari.
Ecco i dettagli.
Avvisi bonari, quali novità nella Legge di bilancio 2023
Prima dell’intervento della Legge di bilancio 2023, l’art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, prevedeva che gli importi a debito contestati con l’avviso bonario (imposta, sanzione al 10% o al 20%, gli interessi per ritardato pagamento), potevano essere versati:
- in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero,
- se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al 3,5%, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e’ dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Detto ciò con la Legge di bilancio, viene tolta qualsiasi rilevanza all’importo contestato dal Fisco cosicché, il contribuente può sempre rateizzare in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; dunque ad esempio, ipotizzando un piano di dilazione in corso a 8 rate per un debito di 3.000 euro, questo piano di rateazione potrà essere portato fino a 20 rate.
Per rendere più agevole il calcolo delle rate degli avvisi bonari, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un nuovo servizio.
Come calcolare le rate degli avvisi bonari con il nuovo servizio online
Il nuovo servizio, come riportato sulla rivista Fisco Oggi, è raggiungibile attraverso i seguenti percorsi:
- Home → Cittadini → Pagamenti e rimborsi → Calcolo dei pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate → Accedi al servizio;
- Home → Schede informative e servizi → Pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate → Accedi al servizio
Da qui, è possibile accedere al nuovo servizio in cui i contribuenti potranno calcolare le scadenze, gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, oltre a stampare i modelli F24 per i versamenti.
Il servizio permette di: predisporre un nuovo piano di rateazione in caso si tratti di un avviso bonario di nuova emissione, rimodulare un piano già in essere nel caso in cui il contribuente volesse modificare la durata (e quindi il numero di rate residuo) di un piano di rateazione già in corso per un vecchio avviso.
Il servizio è già attivo e può essere utilizzato da tutti i contribuenti.
Definizione agevolata degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3%
Ricordiamo infine che la tregua fiscale riguarda anche gli avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni. Con la circolare n. 1/E del 13 gennaio, le Entrate forniscono le istruzioni e chiariscono il perimetro della misura – che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021.
Leggi anche: tregua fiscale 2023, guida aggiornata
Nello specifico, sono oggetto di definizione agevolata, gli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021:
- per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero
- non ancora recapitati successivamente a tale data.
A tal fine il contribuente dovrà pagare: le imposte e i contributi previdenziali; gli interessi e le somme aggiuntive sui contributi previdenziali; le sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Possono essere definiti anche gli avvisi bonari rispetto ai quali, il contribuente ha già una rateazione. In tale caso, sarà necessario pagare: il debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
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