L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la risposta ad interpello n° 81 del 3 febbraio fornendo nuovi chiarimenti in merito alle cause di esclusione dal regime forfettario. Il contribuente iscritto all’AIRE per il solo 2020, che intende tornare in Italia svolgendo dal 2021 la sua attività di lavoro autonomo nei confronti del suo vecchio datore di lavoro estero, può farlo senza tener conto delle cause di esclusione previste in capo ai lavoratori dipendenti ai fini dell’accesso al regime fiscale forfettario. Ciò è possibile grazie alla cosiddetta tie breaker rules.
Il chiarimento ha riguardato la previsione secondo la quale sono esclusi dal forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta rispetto a quello per il quale si vorrebbe accedere al forfetario. Sono altresì esclusi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.
Ecco i dettagli.
Cause di esclusione dal regime forfettario
Oltre ai requisiti di accesso al regime fiscale forfettario di cui al comma 54 della Legge 190/2014, il legislatore ha fissato anche delle cause esclusione.
Infatti, non possono accedere al regime forfettario, comma 57 della Legge 190/2014:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri (..) che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di:
- fabbricati o porzioni di fabbricato,
- di terreni edificabili
- o di mezzi di trasporto nuovi.
Altre cause di esclusione: i lavoratori dipendenti
Sono altresì esclusi dal regime a forfait:
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero, che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (Lett. d-bis) comma 57, Legge 190/2014);
- coloro che nell’anno precedente presentano redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Su tale ultimo punto , non rileva la causa di esclusione laddove il rapporti di lavoro sia cessato nell’anno precedente a quello di accesso al regime (lett. d-ter).
La causa di esclusione di cui al penultimo punto elenco, Lett. d-bis) comma 57, Legge 190/2014:
risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo (Relazione illustrativa Legge di bilancio 2019).
Agenzia delle Entrate: risposta n°81 del 3 febbraio
La risposta n°81 del 4 febbraio prende spunto da apposita istanza di interpello. Nello specifico, un soggetto iscritto all’AIRE dal 2020 intende tornare in Italia. Da lavoratore autonomo vorrebbe continuare la sua attività nei confronti dello stesso datore di lavoro estero. A tal proposito ha chiesto lumi sull’eventuale applicazione della cause di esclusione previste in capo ai lavorati dipendenti, Lett. d-bis) comma 57, Legge 190/2014.
Precisando che:
- nel 2019 ha trascorso all’estero un periodo superiore a 183 giorni (si veda l’art.2 del TUIR-residenza fiscale);
- nel 2020, con decorrenza dallo stesso anno ha ottenuto l’iscrizione all’AIRE.
Dunque, l’iscrizione all’AIRE è verificata per il solo anno 2020 e non anche per il 2019.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’istante si rifà a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°173/2020,
la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza(2 periodi d’imposta), escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.
Attenzione, su tale punto l’Agenzia precisa che in tale caso però era stata verificata la residenza all’estero nei due precedenti periodi d’imposta.
Tuttavia nel caso di specie l’iscrizione all’AIRE è verificata per il solo 2020 e non per il 2019.
Tie breaker rules
Da qui, l’Agenzia ritiene che sia comunque possibile ricorrere alla cosiddetta tie breaker rules. Per superare per superare il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel 2019.
Nell’ambito delle “Convenzioni per evitare la doppia imposizione dei redditi”, le cosiddette tie breaker rules, in ipotesi di doppia residenza, consistono in una serie di di criteri per determinare quale dei due Stati può considerare residente il contribuente.
Detto ciò per la causa di esclusione di cui alla lettera d-bis), laddove il reddito lordo percepito dall’Istante superi la soglia di 30.000 euro, verrebbe integrata la causa ostativa di cui alla citata lettera d-ter).
In sostanza, vanno verificate entrambe le cause di esclusioni.
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