La Certificazione Unica 2019 (o CU 2019) ha sostituito dal 2015 il vecchio CUD come modello che i sostituti d’imposta devono utilizzare per dichiarare l’ammontare dei compensi corrisposti a lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi.
La CU si compone di due modelli, ognuno con una propria distinta scadenza:
- modello ordinario da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019;
- modello sintetico da consegnare ai lavoratori dipendenti entro il 31 marzo (per il 2019 la scadenza slitta al 1° aprile).
La funzione principale della CU ordinaria è quella di consentire la predisposizione del modello 730 sostituendo in parte il modello 770 semplificato.
La CU dev’essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2018 ma non imponibili ai fini fiscali nonché i dati previdenziali e assistenziali riguardanti i contributi versati agli enti preposti (ad esempio l’INPS).
Ma andiamo con ordine e analizziamo nel dettaglio modello, scadenze e istruzioni della CU 2019.
CU 2019: a cosa serve
Come anticipato, la CU serve per attestare relativamente al periodo d’imposta 2018:
- l’ammontare complessivo dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti e soggetti a tassazione ordinaria, separata, ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d’affari, oltre a quelle derivanti dalla vendita a domicilio;
- i compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- le ritenute a titolo d’acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
Certificazione Unica 2019: i modelli
Due sono i modelli di Certificazione Unica:
- CU modello sintetico da consegnare in duplice copia al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente o redditi di lavoro autonomo) entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto;
- CU modello ordinario da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e che servirà per la predisposizione del 730 precompilato.
Unitamente alla Certificazione Unica, il sostituto dovrà inoltrare anche il:
- Frontespizio in cui vengono riportate le informazioni sul tipo di comunicazione, i dati del sostituto, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT, in cui vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
In deroga alle scadenze citate, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2019 (scadenza per l’invio del modello 770).
Soggetti obbligati all’invio della CU 2019
Soggetti obbligati all’invio telematico della CU 2019 sono tutti coloro che nel 2018 hanno:
- erogato somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- corrisposto contributi previdenziali e/o premi assicurativi INAIL;
- corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono comunque assoggettati ai contributi INPS.
Sono altresì tenuti all’invio della CU tutti i soggetti obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori per i quali è prevista l’assicurazione INAIL.
Modalità di invio della CU 2019
La CU dev’essere inviata esclusivamente per via telematica:
- Direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- Tramite un intermediario abilitato.
Una volta effettuato l’invio, la comunicazione attestante la presentazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Istruzioni Certificazione Unica 2019
Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni relative alla compilazione della Certificazione Unica 2019. In particolare, il modello ordinario si apre con il frontespizio. Quest’ultimo ha una sezione dedicata all’impegno alla presentazione telematica che dev’essere compilato dall’incaricato alla comunicazione, che dovrà riportare:
- Il proprio codice fiscale;
- La data (giorno, mese e anno) in cui si è assunto l’impegno a presentare la comunicazione;
- Firma.
Dopo il frontespizio si presenta il quadro CT per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 dall’Agenzia delle Entrate.
Le altre sezioni del modello sono quelle che ospitano i seguenti dati:
- anagrafici, relativi al datore di lavoro (ente pensionistico o altro sostituto d’imposta) nonché riguardanti il dipendente (pensionato o altro percettore delle somme);
- fiscali con la parte che ospita l’ammontare dei redditi percepiti nel 2018 nonché le ritenute operate, le informazioni sull’assistenza fiscale, gli oneri detraibili, le detrazioni e il bonus 80 euro, la previdenza complementare, gli oneri deducibili, le somme erogate come premi di risultato in forza di contratti collettivi o integrativi;
- previdenziali e assistenziali distinti rispettivamente nella sezione dedicata all’INPS lavoratori subordinati, INPS subordinati Gestione Pubblica, INPS Gestione Separata;
- assicurativi INAIL, come la posizione assicurativa territoriale (PAT) con indicazione della data di apertura o chiusura;
- relativi al TFR e indennità equipollenti.
CU 2019: le novità
Rispetto agli anni precedenti, la CU 2019 ospita i dati relativi al credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’APE (da intendersi per “anticipo finanziario a garanzia pensionistica”). La restituzione del finanziamento avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia attraverso rate mensili per una durata di vent’anni.
Altra novità è l’introduzione di appositi campi in cui riportare l’ammontare del premio di risultato che il dipendente ha scelto gli venga riconosciuto sotto forma di beni e servizi. Obbligo di indicare anche le somme convertite in contributi alle forme pensionistiche complementari ovvero in contributi ad enti o casse aventi esclusivamente un fine assistenziale (casse sanitarie).
Aggiunta inoltre una sezione in cui dar conto di particolari tipologie di reddito per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre in linea con quello previdenziale.
Una sezione ad hoc è destinata infine ai rimborsi da parte del sostituto di determinati oneri erogati ai propri dipendenti anche non collegati ad un premio di risultato. Le spese in questione sono quelle relative ad esempio all’istruzione dei familiari, l’assistenza dei non autosufficienti, le spese per asili nido e per i servizi di interpretariato per i soggetti ritenuti sordi.