L’agenzia delle entrate mette a disposizione del datore di lavoro (ovvero del sostituto d’imposta) oppure degli intermediari delegati il risultato contabile del cosiddetto conguaglio 730 ai fini dell’effettuazione dei rimborsi o addebiti in busta paga o sul cedolino pensione. Il conguaglio risultante dal 730 infatti può essere a debito o a credito.
Ecco in chiaro le tempistiche e le modalità di effettuazione dei conguagli, considerando altresì specifici casi particolari.
Che cos’è il conguaglio IRPEF
Il conguaglio consiste nel ricalcolo dell’IRPEF dovuta dal lavoratore dipendente o assimilato e dei pensionati.
Durante l’anno l’IRPEF si calcola sulla base di un reddito annuo presunto, che può essere più alto o più basso a conti fatti; si aggiungono poi le detrazioni e le deduzioni fiscali che abbassano ulteriormente l’imposta, più altre voci che possono influire sull’imposta (es. bonus Renzi).
Di conseguenza in fase di dichiarazione dei redditi il contribuente si potrà trovare a credito oppure a debito nei confronti del Fisco. Ebbene questo ricalcolo prende il nome di conguaglio IRPEF.
Conguaglio 730: le regole per il 2020
I datori di lavoro, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica il risultato contabile del modello 730 dei propri dipendenti. La ricezione del risultato contabile avviene tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
A tal fine, devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (cosiddetto flusso telematico dei modelli 730-4). Questa comunicazione può essere effettuata con la Certificazione Unica o con il modello CSO.
Ma a cosa servono i risultati della dichiarazione dei redditi? In termini pratici, i risultati contabili permettono al datore di lavoro di sapere se deve effettuare in busta paga un conguaglio a debito o a credito.
Il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto Irpef e cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante. Imposte scaturite dalla liquidazione della dichiarazione modello 730. Indicazioni rinvenibili nella circolare, agenzia delle entrate, n°4/2018.
Per il 2020 il lavoratore per ricevere il rimborso o l’addebito può scegliere se indicare il datore di lavoro (o l’INPS) quale sostituto d’imposta, oppure indicare direttamente l’Agenzia delle Entrate; in modo da ricevere direttamente i soldi a credito bypassando il datore di lavoro.
Conguaglio IRPEF 730: quando arriva
Se fino allo scorso anno i conguagli erano effettuati:
- per i lavoratori dipendenti, a partire dalla retribuzione del mese di luglio;
- per i pensionati a partire dalla retribuzione di agosto,
da quest’anno la tempistica è cambiata.
In particolare, i conguagli sono effettuati a partire dalla prima retribuzione utile di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto i risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate.
A tal proposito, per far sì che i datori di lavoro ricevano i risultati contabili è necessario che chi ha prestato assistenza fiscale sul 730 li trasmetta all’Agenzia.
Difatti, i risultati sono comunicati all’Agenzia sulla base delle seguenti tempistiche:
- 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
La scadenza del 30 settembre riguarda sia le dichiarazioni precompilate che quelle ordinarie.
Casi particolari legati all’effettuazione dei conguagli sul 730
Nella circolare n° 14/2013, l’Agenzia delle entrate ha esaminato una serie di casi particolari legati all’effettuazione dei conguagli sul 730.
In particolare, si pensi:
- alla cessazione del rapporto di lavoro;
- al verificarsi di eventi eccezionali;
- al decesso del lavoratore.
Cessazione del rapporto di lavoro prima del conguaglio IRPEF
Con conguagli a debito, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta non effettua i conguagli.
Inoltre, comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione. Importi che gli stessi devono versare direttamente in F24. Come avviene nel caso in cui i si ricorre al 730 in assenza di sostituto d’imposta.
Al contrario, in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione. I conguagli sono recuperati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
Decesso del contribuente
Anche qui l indicazioni sono differenti a seconda se il conguaglio e a debito o a credito.Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio.
Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute. Somme che gli eredi devono versare in f24 nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Laddove i conguagli siano a credito, lo stesso credito potrà essere scomputato nella dichiarazione dei redditi da presentare per conto del de cuis. Da quest’anno gli eredi possono presentare anche il 730. Oltre allo scomputo in dichiarazione, è ammessa la richiesta di rimborso delle somme a credito.
Eventi eccezionali
Qui l’attenzione va ai contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali. Difatti, si pensi all’attuale emergenza da covid-19 che ha comportato, a livello nazionale, la proroga al 30 giugno di diversi adempimenti fiscali con scadenza antecedente.
I contribuenti devono rispettare gli ordinari termini di presentazione del 730 (circolare, Agenzia delle entrate n°14/2013). Termine di presentazione che era fissato al 23 luglio per il 730/2020 e al 30 settembre per i 730 presentati a partire dal 2021. Il D.L. 9/2020 ha anticipato la decorrenza del termine del 3o settembre già da quest’anno.
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