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Decreto Cura Italia, nuove scadenze fiscali e previdenziali per coronavirus

In attesa della pubblicazione in Gazzetta del Decreto Cura Italia, ecco le nuove fiscali e previdenziali


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di - 17 Marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge Cura Italia o Decreto Marzo “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Vediamo in chiaro le nuove scadenze fiscali e previdenziali e i soggetti interessati dalla proroga delle scadenze.

Decreto Cura Italia, nuove scadenze fiscali e previdenziali

Il nuovo scadenzario fiscale e contributivo prevede differenti termini a seconda: del soggetto tenuto all’adempimento e della tipologia di tributi da versare.
In linea generale, la proroga dei versamenti è così disposta:

Rimangono ferme le misure ad hoc già disposte (D.L. 9/2020) per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator operanti su tutto il territorio nazionale, misure estese, come vedremo di seguito, ad altri specifici soggetti indicati dal decreto cura Italia.

Decreto Cura Italia: proroghe per il settore turistico ricettivo e per altri specifici soggetti

Con il Dl 9/2020 è stato previsto, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, fino al 30 aprile 2020 dei versamenti legati a:

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I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

In ogni caso non sono previsti rimborsi per quanto già versato.

Altri soggetti interessati dalla proroga delle scadenze fiscali e previdenziali

Oltre ai soggetti sopra individuati la proroga in parola riguarda espressamente:

  1. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
  3. ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. gestori attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. gestori musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. gestori stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  12. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e lagunare;
  13. gestori servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  14. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Scadenze per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione in esame fino al 31 maggio 2020. In tale caso visto il periodo maggiore di sospensione, i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovranno essere effettuati:

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Proroga per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti

Per tutta Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. In riferimento al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazioni si sanzioni alcune. Rimangono da effettuare le ritenute alla fonte e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (sulle buste paga ad esempio).

Si pensi dunque:

Adempimenti dunque da effettuare entro il 30 giugno.

Nessuna modifica ai termini legati alla precompilata

Il decreto cura Italia non interviene sui termini legati alla dichiarazione precompilata, come ad esempio l’invio della Certificazione Unica in scadenza il 31 marzo. Per cui sono confermate le previsioni di proroga contenute nel Dl 9/2020.

Calendario scadenze precompilata

Adempimento Scadenza pre-decreto Scadenza 2020
Trasmissione telematica della C.U. all’Agenzia delle entrate 7 marzo 31 marzo
Consegna C.U. ai percipienti 31 marzo 31 marzo
Comunicazione dati di spesa ai fini della precompilata 28 febbraio 31 marzo
Pubblicazione della dichiarazione precompilata sul portale A.D.E. 15 aprile 5 maggio
Conguagli in busta paga Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati). Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4.
Termine presentazione del 730 precompilato/ordinario 23 luglio 30 settembre

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37

Alleghiamo il testo del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 dal sito www.governo.it

  Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37/2020 (94,2 KiB, 1.847 hits)

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Tags: coronavirusINPSScadenze Fiscali