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di Andrea Amantea - 11 Marzo 2022
Oltre alle novità in materia di certificazione unica 2022, i contribuenti in regime forfettario (o più semplicemente Forfettari) devono prendere contezza anche degli aggiornamenti sulla compilazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2022 periodo d’imposta 2021. In particolare, è oggetto di modifiche il quadro LM, destinato ad accogliere i compensi/ricavi conseguiti in regime forfettario nel corso del periodo d’imposta.
Ecco tutte le novità del quadro LM attraverso le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare al Fisco i redditi:
Detto ciò:
Come da istruzioni del modello Redditi PF 2021:
nei quadri RF, RG, LM e RD è stata gestita la fine del regime transitorio delle perdite pregresse derivanti dall’esercizio di attività d’impresa in contabilità semplificata, di cui all’art. 8, comma 3, del TUIR (rigo RF100, RG35, LM37, e RD17) che potevano essere computate in diminuzione, nel limite del 60 per cento, dai redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 (articolo 1, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) .
Tale disciplina transitoria per le perdite 2017 e 2018, cessa di avere effetti dal periodo d’imposta 2021 in avanti.
Dunque, nel quadro LM, così come per altri quadri sopra citati, è stato eliminato il rigo LM37, destinato alle “Perdite pregresse”.
Nello specifico, è stata defalcata la colonna “Misura limitata 60%”. Colonna destinata all’esposizione delle “eventuali perdite d’impresa in contabilità semplificata realizzate nel periodo d’imposta 2017 e 2018”.
Sempre nella sezione II del quadro LM, è stato soppresso il il rigo LM33. Tale rigo era destinato all’inserimento dei contributi a fondo perduto e delle altre indennità erogati in conseguenza dell’emergenza Covid-19.
Ciò perchè, sulla base delle previsioni di cui all’art.10-bis del D.L. 137/202, con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP).
Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli Aiuti di Stato.
Nel rigo LM40 debuttano i seguenti crediti d’imposta:
Infine, rigo LM40, in riferimento al credito d’imposta “per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ovvero del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli articoli 28 e 125 del DL 34 del 2020”; potrà essere compilata:
La sezione IV, dedicata all’esposizione delle perdite non compensate, non registra modifiche.
Infine, è confermato che I righi LM43 ed LM44 devono essere utilizzati sia dai contribuenti che compilano la sezione I del quadro (regime di vantaggio) che dai contribuenti che compilano la sezione II (regime forfetario), per indicare le eventuali eccedenze d’imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione.