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di Antonio Maroscia - 7 Giugno 2021
Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola? Arrivano le indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’indicazione dei giorni di indennità di disoccupazione Agricola, indennità di disoccupazione NASPI e Cassa Integrazione percepiti nel corso del 2020.
Il Fisco spiega che si indicano i giorni relativi al 1° e 2° semestre 2020 e in ogni caso la somma dovrà coincidere con quanto indicato al punto 6 della Certificazione Unica dell’INPS. L’indicazione esatta dei giorni è particolarmente necessaria in questa dichiarazione in quanto nel 2020 vi è stato il passaggio dal bonus Renzi al cosiddetto bonus cuneo fiscale (trattamento integrativo e ulteriore detrazione).
Di seguito i dettagli della Risoluzione, il cui testo completo è disponibile a fondo pagina.
Come accennato in premessa dal 1° luglio 2020, il vecchio bonus Irpef (meglio conosciuto come Bonus Renzi) è stato sostituito con un nuovo bonus di 100 euro in busta paga, ovvero il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale.
Di conseguenza nei modelli dichiarativi 2021 il Fisco ha previsto due semestri, per il calcolo dei benefici fiscali spettanti al contribuente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Anche nella Certificazione Unica 2021 è stata inserita l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente:
Nel caso in cui il lavoratore abbia percepito nel 2020 sia redditi da lavoro dipendente che indennità INPS quali la disoccupazione agricola, la NASpI o la Cassa Integrazione, durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’INPS, che in quella del datore di lavoro e il totale dei giorni dovrà essere al massimo pari a 365.
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti in riferimento alla corretta modalità di compilazione del quadro C del modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche; si fa quindi riferimento con riferimento al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente. In particolare i dubbi sorgono quando l’Inps o altri Enti abbiano erogato indennità come la disoccupazione agricola, la Cassa Integrazione CIG o la NASPI.
In particolare le richieste di chiarimento riguardano quale sia il numero dei giorni da indicare nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2020 in presenza di indennità, quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019, considerato che:
Il decreto-legge n. 3/2020 dal 1° luglio 2020, ha abrogato il bonus Irpef 80 euro e introdotto due nuove misure per il taglio del cuneo fiscale:
Pertanto il modello CU 2021, prevede l’indicazione distinta dei due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni
Facendo riferimento alla circolare INPS 137/97 l’Agenzia ritiene che il calcolo, ivi enunciato, possa essere usato anche per il calcolo dei giorni per il:
nel caso in cui il contribuente abbia percepito indennità erogate direttamente dall’Inps (ad esempio disoccupazione agricola, CIG, NASPI) con riferimento ai due semestri del 2020. Purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni.
L’Agenzia spiega che potrà essere computato il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021 a prescindere dal riferimento ai semestri; consentendo quindi al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.
In dichiarazione dei redditi il contribuente, sulla base delle Certificazione Uniche di Datore di Lavoro e INPS (o altro Ente erogatore), deve riportare in dichiarazione:
Sempre tenuto conto che la somma dei giorni dei due semestri deve essere uguale al numero di giorni da lavoro dipendente.
In conclusione si può riportare il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS; sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 della certificazione CU INPS.
In allegato la Risoluzione AdE in oggetto.