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DURC fiscale: pronto il modello di certificato di regolarità fiscale o DURF

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di certificato di regolarità fiscale, anche detto DURC Fiscale o DURF. Cos'è e come funziona.


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di - 12 Febbraio 2020

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che nell’ambito dei contratti di appalto, sub appalto, affidamento, l’impresa che esegue i lavori, a determinate condizioni, ha l’obbligo di versamento delle ritenute operate sui lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto di contratto, con distinte deleghe di pagamento per ciascun committente senza possibilità di compensare importi a credito. Per il committente invece è disposto l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento.

I suddetti obblighi possono essere sensibilmente ridotti con la richiesta del cosiddetto DURC fiscale ossia una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate che attesta il possesso di specifici requisiti di regolarità dichiarativa e contributiva dell’impresa appaltatrice.

Analizziamo nello specifico le modalità di richiesta del certificato di regolarità fiscale o DURF e i vantaggi che tale certificazione comporta.

DURC fiscale: gli obblighi in capo al committente

Il decreto fiscale collegato alla Manovra 2020, ha disposto una serie di adempimenti a carico di committenti, appaltatori e subappaltatori; in particolare i committenti, che affidano lavori di importo superiore a 200.000 annui a un’impresa, sono tenuti a richiedere copia degli F24 relativi al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi da parte delle imprese appaltatrici o affidataria e dalle imprese subappaltatrici.

Disposizioni applicabili in relazione ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati:

Specifici oneri sono disposti in capo ai soggetti che eseguono i lavori per conto del committente.

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DURF: gli obblighi in capo all’impresa appaltatrice

Sempre nell’ambito dei contratti che presentano le caratteristiche sopra individuate, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici in primis sono tenuti al versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori senza possibilità di compensare importi a credito nell’F24.

I versamenti sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

Le imprese che eseguono i lavori, sono tenute a trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

La trasmissione dei dati deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute (ad esempio quelle di gennaio si versano entro il 16 febbraio)

L’inadempimento dei suddetti obblighi comporta il blocco dei pagamenti da parte del committente sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio oggetto di contratto ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate; il committente, entro 90 giorni, sarà tenuto a informare l’Agenzia delle entrate presso l’ufficio territorialmente competente.

Gli obblighi introdotti dal decreto fiscale in capo a committenti e imprese appaltatrici decorrono dal 1° gennaio 2020 e dunque già con riferimento ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio.

Certificato di regolarità fiscale: adempimenti semplificati con il DURC Fiscale o DURF

Individuati i suddetti adempimenti, gli stessi possono essere superati attraverso a richiesta del cosiddetto DURF o DURC fiscale. In particolare, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono richiedere all’Agenzia delle entrate una specifica certificazione; nel certificato si attesta il possesso, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  1. essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi. Inoltre aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi:
    1. alle imposte sui redditi,
    2. all’imposta regionale sulle attività produttive,
    3. alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000. Per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.

Il DURC fiscale ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo.

Il possesso del certificato supera altresì l’ulteriore obbligo disposto dal decreto fiscale; obbligo operante sempre nell’ambito dei contratti di appalto che presentano le caratteristiche sopra commentate e che comporta il pagamento di oneri relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori senza possibilità di compensazione con crediti fiscali vantati.

Il blocco alle compensazioni opera in riferimento a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente.

Modello DURC Fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6 febbraio 2020, ha approvato il modello di DURC Fiscale o DURF.

  Modello DURC Fiscale o DURF (45,5 KiB, 9.051 hits)

  Provvedimento Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2020 (66,2 KiB, 4.250 hits)

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Tags: ABC Fisco